Ata graduatorie, scattano controlli diplomi delle paritarie

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L’Ufficio Scolastico di Torino ha pubblicato una nota molto dettagliata con la quale vengono spiegati alle segreterie scolastiche i passaggi occorrenti per i controlli dei punteggi degli aspiranti collocati nelle graduatorie ATA e le conseguenze per dichiarazioni non veritiere.

Controlli diplomi scuole paritarie

Le scuole, in base all’art. 8 comma 5 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.” e l’art. 21 nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni in relazione all’esercizio del potere di autotutela possono disporre in qualsiasi momento i controlli sui punteggi dichiarati dagli aspiranti.

Il fatto che le graduatorie siano definitive infatti non pregiudica il diritto di autotutela da parte dell’Amministrazione, come espresso dal Consiglio di Stato

sez. VI, sent. n. 622/2008 ”

La circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze acquistano il carattere della definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso graduatorie provvisorie, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela.

Pertanto, il controllo deve necessariamente essere attivato all’atto di stipula del primo contratto ma può essere altresì effettuato in qualsiasi momento.

Diplomi scuole paritarie

In particolare per la verifica dei diplomi conseguiti in scuole paritarie le segreterie sono invitate a contattare e a ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella quale è stato conseguito il titolo; nel caso di cessazione della scuola paritaria occorre contattare l’Ambito Territoriale competente territorialmente al fine di individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti. In relazione alla verifica dei titoli di servizio si ricorda che potrà essere chiesto all’INPS, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio svolto presso scuole paritarie.

Dichiarazione non veritiera

Se la dichiarazione non veritiera riguarda un requisito di ammissione alla graduatoria, l’aspirante decadrà dalla graduatoria stessa. Il servizio già prestato sarà dichiarato “non valido” ai fini giuridici.

Le dichiarazioni non veritiere dovranno inoltre esseew segnalate alla Procura della Repubblica, secondo la normativa vigente;

Anomalie servizio

L’Ufficio Scolastico ha individuato inoltre una serie di anomalie che dovranno essere segnalate.

Il riferimento è ad es. alla casistica di

  • servizio nella scuola paritaria per un’ora settimanale (o di poche ore settimanali) per il quale è stato verificato positivamente il versamento dei contributi previdenziali (quindi dal punto di vista formale non ci sono dichiarazioni non veritiere). Tale segnalazione potrà essere utile per valutare un eventuale anomalo frazionamento del servizio svolto da una pluralità di persone per il medesimo posto e nella medesima scuola paritaria (o scuole paritarie).
  • coincidenza tra il periodo di conseguimento del diploma e il periodo di servizio svolto nella medesima scuola paritaria.

La circolare

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