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ATA graduatorie: nessun punteggio per servizio prestato con titoli falsi

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Graduatorie III fascia ATA: convalida titoli, valutazione servizio di fatto o di diritto? Il quesito di una scuola alle prese con i controlli sui punteggi. 

Scuola – Oggetto: DM 30/8/2017 prot. n. 640
Buongiorno, per meglio applicare l’art. 7 del   DM DM 30/08/2017 prot. n. 640 sono a chiedere, dovendo rettificare un punteggio da Collaboratore Scolastico assegnato da un’altra istituzione per il riconoscimento di un titolo non presente nella Tabella A/5 del suddetto decreto, volevo capire se il servizio prestato in questi mesi deve essere valutato comunque perché il titolo di accesso al profilo è comunque idoneo o deve essere considerato come di fatto e non di diritto?
Cordiali saluti.

L’art. 7 comma 6 del D.M. 640/2017 afferma che in caso di mancata convalida del punteggio, il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini dell’esclusione, ovvero ai fini della rideterminazione del punteggio…

Pertanto al candidato dovrà necessariamente essere rettificato il punteggio.

Nel quesito però non si chiarisce se è stata rilevata falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze.

Sulla base di questa verifica, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, dovrà essere dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

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