ATA: ferie residue dell’A.S. precedente vanno consumate entro aprile
Nel mese di luglio – agosto, a differenza del personale docente che non è obbligato ad una presenza a scuola (a meno che non ci siano degli impegni come esami ecc.), il personale ATA deve rimanere comunque in servizio previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del DS.
Le ferie per il personale ATA, come stabilisce l’art. 13 del CCNL/2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.
Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.
E’ possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non godute dal personale ATA per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.
Il quesito “ Le ferie dell’anno precedente vanno consumate fino al 30 Dicembre oppure fino ad Aprile dell’anno avvenire?”
La risposta è l’art. 13 comma 10 “…[omissis], il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.”
Pertanto le ferie residue dell’anno scolastico precedente, potranno essere fruite entro il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere favorevole del DSGA.
Ferie e Festività, personale ATA: scheda con le Info utili
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