ATA ex Co.co.co. Scuola: Miur condannato a risarcire 131 mila euro

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Il Tribunale di Roma con due sentenze gemelle ha condannato il Miur a pagare 131 mila euro a titolo di differenze retributive nei confronti di due Ata ex precari della Scuola.

Il Tribunale di Roma ha emesso due sentenze (la n. 9248 e 9251 del 22 ottobre 2019) in favore di due lavoratori della scuola assunti quali Assistenti Amministrativi (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) che si sono succeduti a partire dal 01.07.2001 al 31.08.2018 sino all’intervenuta stabilizzazione part-time.

Dopo anni di precariato, i lavoratori, assistiti dagli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli, hanno proposto ricorso contro il Miur per far valere, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, l’ingiustizia della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, il pagamento di tutte le differenze retributive maturate.

Ed invero, sulla scorta di quanto deciso dai Giudici, sino all’intervenuta stabilizzazione (che per molti ex Co.co.co. della scuola continua ad essere una stabilizzazione part-time, con conseguente decurtazione dell’orario di lavoro e dello stipendio), i ricorrenti sono stati costretti a subire un abuso derivante dal fatto che il proprio rapporto di lavoro, sebbene si svolgesse in concreto nelle forme della subordinazione, era in realtà inquadrato come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

I lavoratori provenivano dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) utilizzati nelle scuole statali a cui erano stati affidati, ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del successivo D.M. 66/2001 e svolgevano incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1 luglio 2001.

Secondo l’intenzione del legislatore l’affidamento di incarichi di co.co.co. avrebbe dovuto favorire il transito di tali “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.

Al contrario, tali soggetti hanno prestato sin dal 1 luglio 2001 la loro prestazione lavorativa con contratti di co.co.co. che hanno mascherato la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, conclusosi soltanto il 31.08.2018, ovvero dopo aver preso parte alla procedura selettiva per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha consentito la loro immissione in ruolo con contratto part-time.

Ebbene, il Tribunale di Roma, con le due sentenze gemelle citate ha riconosciuto la (reale) natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dai ricorrenti, sancendo il diritto dei lavoratori ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate rispettivamente – e proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati dello Studio Samperisi Zarrelli – in euro 65.015,56 ed in euro 66.200,13, con conseguente condanna del Miur al pagamento di 131 mila euro oltre le spese legali.

Più nel dettaglio, il Giudice del Tribunale di Roma Dott. Giovanni Pascarella (Presidente della IV Sez. Lavoro) con le due sentenze in commento  ha accolto le domande dei lavoratori e, dopo ben 13 pagine di serrate riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea, ha testualmente così statuito:

Il ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, non essendo stato in alcun modo contestabile la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, confermata anche dal fatto che proprio tale inquadramento è stato attribuito a (…) una volta assunto con contratto a tempo indeterminato, in forza del quale ha continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti”.

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