ATA, esternalizzazione servizi scuole. Tar bacchetta ATP di Reggio Calabria: salvaguardare le graduatorie e i precari

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red – I motivi economici avanzati dal Ministero, secondo il Tar, sono "incomprensibili". C’è l’esigenza di stabilizzare i precari storici delle graduatorie ad esaurimento, ache in considerazione delle indicazioni dell’UE in materia di reiterazione dei contratti.

red – I motivi economici avanzati dal Ministero, secondo il Tar, sono "incomprensibili". C’è l’esigenza di stabilizzare i precari storici delle graduatorie ad esaurimento, ache in considerazione delle indicazioni dell’UE in materia di reiterazione dei contratti.

Il Tar chiede che venga rivisto l’impianto di accantonamento dei posti per l’esternalizzazione dei servizi calcolando i posti da accantonare su quelli vacanti in organico come sostenuto anche da una sentenza del TAR Sicilia, oppure ridefinire la pecentuale di accantonamento in maniera meno consistente e perciò meno deleteria per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Soluzione, quest’ultima che, secondo il TAR della Calabria risulta la più facilmente praticabile.

Il Tar, ritiene dunque di dover annullare i provvedimenti dell’ATP "nella parte in cui stabiliscono rispettivamente le percentuali di accantonamento dei posti per i LSU in funzione di collaboratore scolastico in misura del 25% e dei posti per i Co.Co.Co pari al 50% degli stessi soggetti con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica

Il tribunale ritiene "del tutto incomprensibile sotto il profilo contabile l’esigenza di continuare a svolgere gare di appalto per i servizi di pulizia in comprensori scolastici presso i quali le ridette graduatorie annoverano a tutt’oggi un numero cospicuo di iscritti."

C’è invece l’esigenza di rispondere alle necessità degli iscritti in graduatoria che trasformata in "G. ad esaurimento", bisogna "attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. “precariato storico” della scuola."

Anche in considerazione del fatto che he la "direttiva CE 1999/70 ha posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione ed il decreto legislativo di recepimento n. 368 del 6 settembre 2001 ha anche specificato che, qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato"

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