ATA devono occuparsi dell’assistenza igienico-sanitaria degli alunni disabili? Rapisarda, assumere nuovo personale

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Nei giorni scorsi, ho letto di un acceso scambio epistolare tra alcuni esponenti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed un gruppo di collaboratori scolastici residenti in Sicilia, appartenenti all’associazione Feder.A.T.A.

L’oggetto del contendere si riferisce ai compiti contenuti negli articoli 47 e 48 della Tabella A del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2002-2005, ove i principali sindacati di categoria accettano sia le mansioni di accompagnamento degli alunni con disabilità all’ingresso, nei locali e all’uscita della scuola, sia le mansioni di accompagnamento ai servizi igienici e cura dell’igiene personale. La Feder.A.T.A. scorpora però, da questi ultimi compiti, quello del cambio del pannolino», sostenendo che non possa essere obbligatorio perché richiede una particolare preparazione.
Conosco bene la vicenda, della quale, da siciliano e da esperto del settore, in passato, mi sono già occupato ed in questa sede, vorrei ribadire le mie opinioni in merito.

Volendo spezzare una lancia a favore dei rappresentanti di Feder.A.T.A., le ragioni del loro dissenso sono certamente da addebitare alla grande confusione creata su tale delicata questione in Sicilia dalla Regione, che, fino al 2007, per interessi solo clientelari ed elettorali e contrariamente al CCNL del 2002-05, ha ritenuto di dover assegnare anche le incombenze della cura igienico-personale degli allievi disabili agli assistenti alla comunicazione ex art 13 comma 3 della legge 104/92, previa la loro frequenza di appositi corsi di formazione di 900 ore.

A ciò si aggiunga che, nonostante la medesima Regione Sicilia si sia in seguito ricreduta sull’argomento, adeguandosi nel 2007 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2005, alcuni Enti Locali dell’isola continuano colpevolmente ad affidare i compiti di cura dell’igiene personale (tra cui, appunto, pure il cambio del pannolino) degli alunni con disabilità agli assistenti specializzati, formatisi con i corsi di aggiornamento di 900 ore di cui sopra.

Ad ogni buon conto, ai collaboratori scolastici “refrattari” di Feder.A.T.A., pur esprimendo la mia solidarietà per il loro stato di incertezza e malessere professionale che spesso la Regione siciliana è ben incline ad alimentare, devo dire, come tra l’altro già brillantemente precisato dai legali della FISH, che, dopo la recente approvazione del D. Lgs 66 del 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato confermato inequivocabilmente quanto previsto dall’art 3 comma 4 dello stesso Decreto 66/17.

Per la cronaca, rammento loro che il predetto art 3 del Decreto Legislativo 66/17 stabilisce che: “il collaboratore scolastico si dovrà occupare personalmente dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.”

E pur tuttavia, un aspetto di tale faccenda mi lascia un po’ perplesso è cioè che, nonostante il D.Lgs 66 del 2017 preveda corsi di formazione obbligatori sull’assistenza igienica di base per il personale ATA, esso però non si cura di specificare nel dettaglio né le modalità di svolgimento, né il numero di ore di tali iniziative formative.

In ogni caso, indipendentemente dal numero di ore di formazione obbligatoria sull’assistenza di base per il personale ATA (40 come previsto dal CCNL del 2005?), credo che, se non si provvederà ad un serio piano di assunzione in ruolo dei collaboratori scolastici, non si riuscirà ancora a fornire un’adeguata cura igienico-personale agli alunni con disabilità del nostro Paese.

Consigliere della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

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