ATA: contratto al 30 giugno o al 31 agosto? Dipende dalla “natura del posto”

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Un posto vacante e disponibile, assegnato con supplenza prima del 31 dicembre, ha scadenza sempre il 31 agosto. 

Un nostro lettore chiede

Spett.le Orizzonte Scuola, vi scrivo per la richiesta di un vostro parere in merito alla scadenza dei contratti.

Sono un A.T. inserito nelle graduatorie di III fascia. Sia nell’anno scolastico 2017/18 che in quello 2018/19 sono stato individuato per ricoprire un posto in organico di diritto resosi disponibile sempre nello stesso istituto. In entrambi i casi il contratto è stato stipulato dal dirigente scolastico secondo l’art.1 lettera B del D.M.430 del 31 Dicembre 2000 e quindi con scadenza 30 Giugno.

Il posto, in entrambi gli anni, è stato originariamente assegnato dall’ufficio scolastico dell’ambito territoriale ad un collega di I fascia con un contratto di supplenza annuale scadenza 31 Agosto che, in seguito ad altra chiamata come docente, rinuncia all’incarico per occupare il nuovo posto. Di conseguenza vengo individuato, sempre prima del 31 Dicembre, per occupare il posto resosi così disponibile ma con un contratto di supplenza temporanea con scadenza 30 Giugno.

L’ufficio scolastico e il dirigente da me interpellati sul motivo per cui al precedente assegnatario venga stipulato un contratto di supplenza annuale (scadenza 31 Agosto) mentre a chi segue di supplenza temporanea (scadenza 30 Giugno), ritengono che essendo il posto già stato in precedenza assegnato (anche se da un precario) il successivo contratto debba essere stipulato secondo la lettera B (e non A) del summenzionato decreto. Se ho ben interpretato quello che ho più volte letto nella pagine di Orizzonte Scuola invece i contratti su posto vacante e disponibile su organico di diritto stipulati prima del 31 Dicembre dovrebbero essere in ogni caso al 31 Agosto.

Il nocciolo della questione sembra essere proprio la qualità di “vacante e disponibile” che, nell’interpretazione dell’ufficio scolastico nell’ambito territoriale per la provincia di Palermo sembra avere questo attributo solo ad inizio anno scolastico mentre nel caso in cui il posto venga inizialmente assegnato (anche da un precario) che poi subito dopo rinuncia sembra perdere tale qualità, mentre, a mio avviso, se il precario a cui viene assegnato il posto rinuncia all’incarico, chi ricopre il posto lasciato libero dovrebbe avere lo stesso tipo di contratto del precedente ritornando questo ad essere “vacante e disponibile”.

Faccio presente che ho richiesto la visione dei documenti tramite accesso agli atti all’istituto che ha confermato che il posto è in organico di diritto, che in entrambi gli anni viene assegnato dall’Ufficio scolastico regionale ad un A.T. inserito nelle graduatorie di I fascia con contratto di supplenza annuale scadenza 31 Agosto e che, in seguito alla rinuncia all’incarico dello stesso, questo torna ad essere disponibile.

Vi ringrazio anticipatamente

di Giovanni Calandrino

La definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.

In seguito alla rinuncia del collega, il suo posto risulta essere privo di titolare e pertanto “vacante e disponibile”.

I posti “vacanti e disponibili” del personale ATA non possono essere stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.

La Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).

Pertanto è la NATURA del posto che definisce la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico identifica l’aspirante.

Inoltre considerato che, il collega supplente di I fascia ha abbandonato il posto prima del 31.12, necessariamente la supplenza doveva essere ri-attribuita dall’Ambito Territoriale da graduatorie permanenti e provinciali ad esaurimento. Solo in caso di esaurimento delle suddette, l’assegnazione del posto diventa di competenza della scuola, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (secondo l’ordine: I, II e III fascia).

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