ATA con art. 59: perdita titolarità, valutazione servizio nella mobilità e incarico specifico

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Cosa accade dopo i tre anni in cui il personale ATA usufruisce dell’art. 59? Quanto vale il servizio? 

Scrive un nostro lettore

Sono un collaboratore scolastico di ruolo sto facendo supplenze come AA dopo i tre anni che usufruisco del art. 59 vorrei   sapere cortesemente, per la mobilità volontaria Ata, quanto vale il servizio di ass. amministrativo ? E se riesco a mantenere la mia sede di titolarità, la domanda di mobilità va fatta ogni anno o dopo quando, finché passo di ruolo? Inoltre vorrei sapere se l’incarico specifico mi spetta e chi lo decide, se non godo dei benefici previsti dall’ex art. 7 del C.C.N.L. – 7.12.2005 e non percependo quello di coll. Scol.  Nel ringraziarVi per l’eventuale interessamento colgo l’occasione per salutarVi.

risposta  di Giovanni Calandrino – Il personale ATA può accettare per tre anni incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007), senza perdere la titolarità.

La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

Pertanto lei avendo già completato i tre canonici incarichi, alla prossima accettazione sarà collocata su sede provvisoria e dovrà essere invitata a partecipare alle operazioni di trasferimento, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio. Nella richiesta delle sedi può inserire la sede di precedente titolarità.

 E se riesco a mantenere la mia sede di titolarità, la domanda di mobilità va fatta ogni anno o dopo quando, finché passo di ruolo?

La domanda va rifatta dopo il terzo incarico a tempo determinato in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007).

– per la mobilità volontaria Ata, quanto vale il servizio di ass. amministrativo ?

Il suddetto servizio va valutato come servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile:

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 2 punti per trasferimenti a domanda, 1 punto trasferimenti d’ufficio, così come ribadisce il CCNI “Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN- OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbi avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità”.

 Inoltre vorrei sapere se l’incarico specifico mi spetta e chi lo decide, se non godo dei benefici previsti dall’ex art. 7 del C.C.N.L. – 7.12.2005 e non percependo quello di coll. Scol.?

Durante l’incarico annuale di AA, se disponibile, può accettare anche l’incarico specifico in riferimento all’art. 47 del CCNL. L’attribuzione degli incarichi avviene in sede di confronto/contrattazione ed è materia del piano di lavoro.

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