ATA con art. 59 non può rinunciare, anche se inadeguato al nuovo lavoro
Personale ATA supplente ai sensi dell’art. 59 può lasciare la supplenza e rientrare sul posto di ruolo? La risposta è negativa.
Ci scrive un collaboratore scolastico: da un mesetto che ho preso un incarico di assistente amministrativo fino al 30 giugno.
Vi chiedo posso ritornare al mio vecchio profilo di collaboratore scolastico?
Mi rendo conto che non riesco ad espletare a questo nuovo profilo, c è un piccolo spiraglio per tornare indietro, se si cosa de fare. Vi ringrazio
Secondo il nostro parere non è possibile rinunciare alla supplenza accettata con art. 59.
Per poter accettare la supplenza annuale ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007 il collaboratore scolastico ha infatti dovuto richiedere un “aspettativa” fino al 30 giugno che il DS ha deliberato con apposito decreto, inviato e accolto anche alla ragioneria territoriale dello stato.
Inoltre il posto di Collaboratore scolastico nel frattempo sarà sicuramente, stato assegnato ad un supplente.
Per tutti i motivi appena esposti ribadiamo il parere negativo al quesito.
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