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ATA con art. 59 non può rinunciare, anche se inadeguato al nuovo lavoro

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Personale ATA supplente ai sensi dell’art. 59 può lasciare la supplenza e rientrare sul posto di ruolo? La risposta è negativa. 

Ci scrive un collaboratore scolastico:  da un mesetto che ho preso  un incarico di assistente amministrativo fino al 30  giugno.

Vi  chiedo  posso  ritornare al mio  vecchio  profilo di collaboratore scolastico?

Mi  rendo conto che non riesco ad espletare a questo nuovo profilo, c è un piccolo  spiraglio per tornare   indietro, se  si cosa de fare. Vi  ringrazio

Secondo il nostro parere non è possibile rinunciare alla supplenza accettata con art. 59.

Per poter accettare la supplenza annuale ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007 il collaboratore scolastico ha infatti dovuto richiedere un “aspettativa” fino al 30 giugno che il DS ha deliberato con apposito decreto, inviato e accolto anche alla ragioneria territoriale dello stato.

Inoltre il posto di Collaboratore scolastico nel frattempo sarà sicuramente, stato assegnato ad un supplente.

Per tutti i motivi appena esposti ribadiamo il parere negativo al quesito.

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