ATA, assunzioni lavoratori pulizie. Ecco schema decreto: requisiti, posti per regione, tabella titoli [ANTEPRIMA]

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Assunzioni lavoratori dipendenti pulizie nei profili dei collaboratori scolastici ATA: ecco lo schema di decreto interministeriale trasmesso al CSPI per il prescritto parere. Riunione al Miur il 5 novembre. 

La procedura è per soli titoli (non è più previsto il colloquio).

Requisiti di accesso

Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

  • la procedura selettiva per soli titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria generale di merito, sarà bandita dal Miur e articolata su base provinciale

Posti per regione

Abruzzo 386
Basilicata 162
Calabria 612
Campania 2.536
Emilia Romagna 550
Friuli Venezia Giulia 40 (di cui 10 lingua slovena)
Lazio 1.728
Liguria 128
Lombardia 392
Marche 259
Molise 82
Piemonte 498
Puglia 1.611
Sardegna 205
Sicilia 952
Toscana 595
Umbria 179
Veneto 348

La domanda dovrà essere prodotta nella provincia relativa alla ubicazione della scuola ove si presta servizio attualmente

I candidati utilmente collocati in graduatoria, in base ai posti disponibili, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2020 nei ruoli statali come collaboratori scolastici.

L’assunzione sarà a tempo indeterminato a tempo pieno, ovvero parziale in relazione alle risorse economiche all’uopo disponibili  per complessivi 11.263 posti.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso potrà poi essere presentata tramite Istanze online, previo accreditamento su Polis.

Guida alla registrazione e alla navigazione su Istanze Online

Valutazione titoli

A disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli culturali e professionali (conseguiti entro la data di presentazione delle domande).

a) TITOLI DI CULTURA massimo punti 10
b) TITOLI DI SERVIZIO massimo punti 90.

I candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.

A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I lavoratori saranno inquadrati nel profilo dei collaboratori scolastici, nella posizione stipendiale iniziale, senza ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi.

Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente CCNL comparto scuola.

Tabella di valutazione dei titoli Allegato A 

AVVERTENZE ALL’ ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E’ considerato come servizio reso alle clipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’ obbligo di leva.
  • Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie 0 sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
  • Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); – se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata ( Es. 6,833 va arrotondato a 6,83); Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia li servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

ALLEGATO 4/1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER Il PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

TITOLI DI CULTURA MASSIMO PUNTI 10

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:

sufficiente — voto 6 «= p. 4;

buono – voto 7 – p. 5;

distinto – voto 8 – p. 6;

ottimo – voto 9-10 – p. 7.

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado  PUNTI 8

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado  PUNTI 9. Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest ultimo.

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni PUNTI 0,90

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): punti 0,10

TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO PUNTI  90

B1 Servizio prestato per lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale di collaboratore scolastico in:

scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
scuole primarie statali;
scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali,
per ogni anno: PUNTI 8  —   per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.70

B2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell’ infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie,

—- il punteggio è ridotto alla metà

Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di lavoro attivati dagli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; per ogni anno: PUNTI 4 —- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 4 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.35

Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1 per ogni anno: PUNTI 2 per ogni mese di servizio 0 frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, : per ogni anno: PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.50

Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell’ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato: per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione su periore a 15 giorni PUNTI 0.50

PRECISAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. | periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Sono valutabili anche i titoli i conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato 0 gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle  Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti.

Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

N.B. Lo schema di decreto interministeriale è stato trasmesso al CSPI. I sindacati riceveranno informativa sulla procedura nella riunione al Miur del 5 novembre.

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