Assunzioni: per vincitori di concorso opportunità ruolo anche da Graduatoria di merito regionale, ma idea non piace agli interessati

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Assunzioni: per vincitori di concorso opportunità ruolo anche da Graduatoria di merito regionale, ma idea non piace agli interessatiIl decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha riformato il sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, prevedendo inoltre una fase transitoria che condurrà all’immissione in ruolo dei docenti precari delle GaE, delle GM 2016, degli abilitati e dei docenti con almeno 3 anni di servizio.

Per le suddette categorie di docenti, l’articolo 17 del decreto legislativo prevede (in sintesi) quanto segue:

  1. Ai docenti inseriti nelle GaE, dall’a.s. 2017/18, è riservato annualmente, per le immissioni in ruolo, il 50% dei posti vacanti e disponibili, sino al loro esaurimento;
  2. Ai docenti inseriti nelle GM 2016 (compresi gli idonei oltre il 10%) è riservato, dall’a.s. 2017/18, l’altro 50% dei posti vacanti e disponibili (diciamo l’altro perché il 50% , come suddetto, va ai docenti inseriti nella GaE), sino al termine di validità delle graduatorie medesime;
  3. I docenti abilitati/specializzati sono inseriti in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento (la procedura concorsuale di inserimento è bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018); da qui poi vengono ammessi al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), superato il quale accedono al ruolo;
  4. I docenti con almeno tre anni di servizio (della III fascia delle graduatorie di istituto) partecipano ad un concorso riservato, che consiste in una prova scritta e una orale, per poi essere ammessi al percorso FIT, superato il quale vengono immessi in ruolo.

La procedura, di cui al punto 3, come leggiamo anche nell’articolo 17 del summenzionato decreto legislativo, è destinata ai docenti abilitati/specializzati, senza preclusione alcuna, per cui alla stessa potrebbero partecipare, oltre agli abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, anche i docenti delle GaE e quelli inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra 2016.

La tesi, secondo cui tutti gli abilitati/specializzati  possono partecipare alla summenzionata procedura deriva, come suddetto, da quanto scritto nel decreto stesso: “la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in  ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto  entro febbraio 2018, e’ riservata ai docenti  in  possesso,  alla  data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo   abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria  o  di  specializzazione  di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”.

Sulla questione è intervenuto anche l’ispettore del Miur Max Bruschi “Fase transitoria, Bruschi: docenti GaE e GM possono partecipare a procedura per abilitati. Percorsi FIT aperti a tutti abilitati”

Il Governo, dunque, ha voluto offrire una seconda opportunità sia ai docenti inseriti in GaE che a quelli inseriti nelle GM del concorso a cattedra del 2016.

Analizzando più a fondo la questione, sembra che la suddetta possibilità sia rivolta principalmente (se non esclusivamente) ai docenti delle GM 2016. Spieghiamo il perché.

Le GaE, dopo il piano straordinario di assunzione, previsto dalla legge n. 107/15, dovrebbero svuotarsi presto (nelle regioni del Nord diverse sono già esaurite), eccetto in alcune Regioni meridionali; saranno, inoltre, in vigore sino al loro esaurimento, diversamente dalla GM che avranno validità triennale; dovrebbero svuotarsi prima delle prossime Graduatorie di merito regionali ad esaurimento, considerato quanto appena detto e che ad esse (GaE) è riservato annualmente il 50% dei posti vacanti e disponibili.

I docenti delle GM 2016 hanno accolto positivamente questa seconda opportunità offerta loro dal Governo? No, anzi vedono in essa un’implicita ammissione delle difficoltà esistenti nell’immettere in ruolo i docenti coinvolti nel’arco dei tre anni di vigenza delle graduatorie di merito. La considerano, in conclusione, quasi una presa in giro, un non voler ammettere le predette difficoltà apertamente, dopo che gli stessi docenti le avevano denunciate.

 Decreto legislativo n. 59/2017

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