Assunzioni secondaria da GM 2018, docente può accettare supplenza. Assegnazione provvisoria e anno prova

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Docenti scuola secondaria assunti in ruolo da concorso straordinario 2018: possibilità di usufruire dell’articolo 36 del CCNL 2007. Assegnazione provvisoria 2020/21 senza aver superato anno di prova.

Una lettrice lettrice ci scrive:

“Buongiorno, sono stata assunta da gmre 2018 in scuola secondaria secondo grado su posto comune. Siccome la sede di assunzione dista 130 km dalla residenza mia e del mio nucleo familiare, in cui sono presenti due
figli minori, vorrei prendere supplenza annuale su un’altra classe di concorso e per il prossimo anno chiedere assegnazione provvisoria per la mia classe di concorso nella mia provincia di residenza, svolgendo l’anno di prova rimandato quest’anno. Si può fare?”

Cancellazione graduatorie e assunzione docenti secondaria da concorso straordinario 2018

La legge di bilancio, riguardo ai docenti del concorso straordinario 2018, così dispone:

Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ( cioè i docenti che hanno partecipato al concorso riservato agli abilitati),avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita’ di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

– Per coloro i quali sono stati ammessi al percorso annuale FIT 2018/19, dunque, valgono le vecchie disposizioni del D.lgs 59/2017, fatta salva la possibilità di ripetere il percorso una sola volta.

– Per coloro i quali non sono stati ancora avviati al FIT  e che lo sono nel 2019/20, si applicano invece le nuove disposizioni, per cui saranno prima assunti in ruolo (mentre i docenti FIT 2018/19 sono stati assunti con contratto annuale ed entreranno di ruolo dopo il superamento del percorso annuale) e saranno ammessi al percorso annuale di formazione e prova (che ha superato il FIT). Inoltre, come leggiamo nell’articolo 13 del novellato D.lgs. 59/2017:

L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Dunque, solo in caso di valutazione finale positiva, quindi al termine del percorso annuale di formazione e prova, i docenti interessati saranno cancellati dalle graduatorie di merito, di istituto o a esaurimento, in cui risultano iscritti. 

Supplenza annuale o al termine delle attività didattiche

Evidenziamo che la modifica normativa suddetta, in base alla quale i docenti individuati per l’assunzione dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 verranno assunti a tempo indeterminato e cancellati dalle graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento dopo la conferma in ruolo, permette agli interessati di fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18.

In base al succitato articolo i docenti di ruolo possono accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso, purché sussistano le condizioni di seguito riportate:

  1. l’incarico deve riguardare un diverso grado di istruzione o un’altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità;
  2. l’incarico deve essere di durata non inferiore ad un anno (al 31/08 o al 30/06).

Assegnazione provvisoria docenti che non hanno svolto anno di prova

Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22 prevede quanto segue:

– l’assegnazione provvisoria può essere chiesta dai docenti assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni;

– l’assegnazione provvisoria può essere chiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di gradi di istruzione diversi, purché gli interessati siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale, ossia dell’abilitazione per il grado di istruzione e/o classe di concorso richiesta.

– non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di titolarità nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo.

Risposta ai quesiti

Alla luce della normativa sopra riportata e del fatto che la collega è stata assunta per il 2019/20, rispondiamo ai quesiti sopra riportati:

1. Vorrei prendere supplenza annuale su un’altra classe di concorso: si è possibile.

2. Chiedere assegnazione provvisoria per la mia classe di concorso nella mia provincia di residenza: anche in questo caso la risposta è affermativa, sia perché sussistono i motivi alla base della richiesta di assegnazione provvisoria (ricongiungimento al coniuge o ai figli), sia perché l’assunzione avviene nel 2019/20 e l’assunzione sarà chiesta per il 2020/21.

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