Assunzioni in ruolo dopo il 31 agosto 2011 da graduatoria 2010. Richiesta di modifica dei contratti per consentire la mobilità

Di Lalla
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Lalla – Il Ministero ha diramato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, in data 29 febbraio 2012, una nota in cui si specifica che "la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate dal contingente relativo all’a.s. 2010-11, si non può che rimanere 2010-11 ancorchè l’assunzione sia stata effettuata, per surroga, in data successiva al 31 agosto 2011".

Lalla – Il Ministero ha diramato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, in data 29 febbraio 2012, una nota in cui si specifica che "la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate dal contingente relativo all’a.s. 2010-11, si non può che rimanere 2010-11 ancorchè l’assunzione sia stata effettuata, per surroga, in data successiva al 31 agosto 2011".

Ci attendevamo una immediata rettifica dei contratti stipulati non in rispetto della normativa e invece alcuni utenti ci segnalano che gli uffici preposti affermano che la nota non ha carattere esecutivo e che attendono disposizioni ministeriali più chiare. Il problema diventa importante perchè i docenti devono essere messi nelle condizioni di poter compilare correttamente la domanda di mobilità, con il punteggio che spetta loro in base alla decorrenza giuridica della nomina.

Le tabelle di valutazione dei titoli per la domanda di mobilità dei neo immessi in ruolo prevede la valutazione

al punto A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza punti 6

al punto B) per ogni anno di servizio di pre ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola di infanzia punti 3

N.B. si tralasciano per il momento le altre valutazioni

Ne consegue che i docenti neo immessi in ruolo con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010 possono indicare

  • un anno di servizio di ruolo se nell’a.s. 2010/11 hanno svolto una supplenza di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino agli scrutini prima di essere assunti a tempo indeterminato
  • considerano invece l’a.s. 2010/11 nel servizio pre ruolo (da aggiungere quindi agli eventuali altri) se in tale a.s. non hanno prestato servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

La differenza di punteggio tra servizio di ruolo e servizio pre ruolo è dunque di 3 punti, che possono essere fondamentali nell’assegnazione della sede richiesta.

Si richiede quindi una tempestiva comunicazione del Ministero affinchè si chiarisca il carattere esecutivo ed immediato della nota.

La nota

Il forum di OS: Dubbi su decorrenza giuridica 2011-12

Speciale Mobilità

 

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