Assunzioni in ruolo 2019 da concorso: chi non deve ripetere l’anno di prova

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In questi giorni diversi docenti sono convocati dalle graduatorie dei concorsi regionali per l’immissione in ruolo.

Molti di questi docenti sono già di ruolo e accetteranno una nuova immissione in ruolo che potrà essere sia per la classe di concorso di attuale appartenenza, sia per altra classe di concorso o diversa tipologia di posto.

Nuova nomina per stessa classe di concorso o stesso ruolo

Il caso è quello del docente già di ruolo che avrà una nuova immissione in ruolo per la stessa classe di concorso.

Ad esempio il docente già di ruolo per A11 che avrà una nuova immissione in ruolo sempre per A11.

Oppure il docente in ruolo per A11 che avrà una nuova immissione su posto di sostegno II gado (o viceversa).

In questi casi il docente non dovrà ripetere l’anno di prova e formazione (180/120 gg. e ore di formazione) perché l’immissione in ruolo non solo avviene nel ruolo di attuale appartenenza ma anche nella stessa classe di concorso, anche se si tratterà di posto di sostegno.

Possiamo dire che la nuova assunzione è, per tale situazione, paragonata ad un normale trasferimento.

Nuova nomina per altra classe di concorso

Qui i casi possono invece essere due:

  • il docente viene assunto per altra classe di concorso sempre nello stesso ruolo, per esempio il docente titolare nella A11 che viene assunto nella A12, oppure su posto di sostegno sempre II grado (e viceversa).

  • Il docente viene assunto per altra classe di concorso appartenente ad altro ruolo, per esempio il docente titolare nella A11 viene assunto nella A22, oppure su posto di sostegno di I grado.

Nel primo caso non bisogna ripetere nulla, quindi è lo stesso caso di cui abbiamo trattato sopra.

Possiamo dire che la nuova assunzione è, per tale situazione, paragonata ad un passaggio di cattedra per cui non è previsto nessun adempimento in riferimento all’anno di prova e formazione.

Nel secondo caso, invece, bisogna ripetere l’anno di prova e formazione (180/120 gg. e ore di formazione) perché si assume servizio in un ruolo diverso rispetto a quello precedente in cui non si è mai prestato servizio.

Possiamo dire che la nuova assunzione è, per tale situazione, paragonata ad un passaggio di ruolo per cui è appunto prevista la ripetizione dell’anno di prova e di formazione.

C’è da aggiungere che comunque in tutti i casi elencati la nuova assunzione non interrompe in nessun caso la carriera del docente finora svolta, nel senso che tutti gli anni di ruolo già prestati nel proprio ruolo di appartenenza non si “perdono”, come appunto non si “perdono” nei casi dei trasferimenti, passaggi di cattedra e/o di ruolo.

A seconda quindi delle diverse situazioni si dovrà poi procedere ad un eventuale nuovo inquadramento (es. nei casi in cui sono paragonati ai passaggi di ruolo), ma gli anni precedenti prestati valgono a tutti gli effetti.

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