Assunzioni dopo 36 mesi, Anief: misura necessaria per adeguarsi a normativa UE

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Comunicato Anief – Il Ddl, accompagnato dalla relazione tecnica, è stato presentato dal Presidente della VII Commissione del Senato, Mario Pittoni (Lega), per superare l’illegittimità della normativa italiana sui contratti a termine.

Se è vero, infatti, che con il Decreto Dignità (art. 4-bis, L. 96/2018) sono stati cancellati il comma 131 dell’art. 1 della Buona Scuola (L. 107/2015) e il relativo divieto delle supplenze dal 2019, in realtà, senza risarcimenti adeguati come ricordato dalla Commissione UE, si potrebbe a breve addirittura aggravare l’attuale procedura di infrazione 2014/4231 nei confronti dello Stato italiano. Domani, 27 settembre, si discuterà in pubblica udienza a Lussemburgo, la causa C-494/17 Rossato sui negati risarcimenti da parte della Cassazione italiana nei confronti del personale di ruolo che ha subito proprio l’abuso dei contratti a termine.

Con imperdonabile ritardo e superando le incaute affermazioni di qualche giorno fa del Ministro dell’Istruzione, il Parlamento italiano comincia a fare i primi passi per sanare l’indegna prassi del ricorso sistematico al personale precario anche quando il supplente ha superato i 36 mesi di servizio che nell’Unione Europea fanno scattare l’assunzione automatica a tempo indeterminato: il disegno di legge n. 355 della XVIII legislatura è stato infatti formalmente presentato dal Presidente della VII Commissione del Senato, Mario Pittoni (Lega), per dire basta all’illegittimità della normativa italiana sui contratti a termine e dare una risposta finalmente reale alle richieste che la Commissione UE continua a chiedere. L’ultima delle quali attraverso la procedura di infrazione 2014/4231.

I tempi, del resto, sono ormai maturi per l’adeguamento alle norme praticate già da tempo in Europa e confermate in sede giudiziaria dalla sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea del novembre 2014: domani, 27 settembre, si discuterà a Lussemburgo in pubblica udienza la causa C-494/17 Rossato sui negati risarcimenti da parte della Cassazione italiana nei confronti del personale di ruolo che ha subito proprio l’abuso dei contratti a termine.

A tale causa, è particolarmente interessata la Commissione Europea che, in risposta alle informazioni richieste dal Mediatore europeo sull’attività svolta nei confronti dello Stato italiano, a seguito delle denunce promosse da diversi lavoratori precari della scuola ha ricordato che  “la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (“l’accordo quadro”), dispone che, per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri introducano, in assenza di norme equivalenti, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti […]”.

 “I dipendenti del settore pubblico – ha detto ancora la Commissione Europea – dovrebbero tuttavia avere diritto a un risarcimento per la perdita di opportunità. Il calcolo di tale risarcimento spetta al giudice nazionale, ma la CGUE ha indicato, facendo riferimento alla difficoltà di dimostrare una perdita di opportunità, che l’onere di provare l’inesistenza di tale perdita di opportunità non dovrebbe ricadere sul dipendente. […] La Corte conclude che spetta al giudice nazionale verificare se le sanzioni vigenti pronunciate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (l’indennità forfettaria, il risarcimento per la perdita di opportunità e la responsabilità dirigenziale) siano sufficientemente effettive e dissuasive da garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro”.

Nel frattempo, nota Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ogni causa risarcitoria di un precario con 36 mesi di servizio costa allo Stato italiano fino a 40 mila euro di risarcimento, ragione per cui urge immediatamente risolvere la questione a livello politico nel territorio nazionale: il mancato adeguamento alle direttive UE rischia quindi di costare carissimo alle casse pubbliche. È chiaro che il ddl 355 presentato a Palazzo Madama dovrà applicarsi, se approvato, anche ai diplomati magistrale e a tutti i docenti che sono eventualmente in ruolo con clausola rescissoria, attraverso la conferma dei ruoli e lo scioglimento della riserva nei casi interessati”.

Il giovane sindacato ricorda come sia possibile ancora per i precari, ma anche per i docenti e Ata di ruolo relativamente al periodo di precariato (con il termine di prescrizione di dieci anni dall’ultimo contratto a termine), chiedere al giudice del lavoro il pagamento degli scatti di anzianità oltre alla retribuzione professionale docenti fino a 20 mila euro di risarcimento, cui aggiungere altre 15 mila euro per il risarcimento in favore del personale precario se ha sottoscritto contratti fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili per 36 mesi o al 30 giugno ma nella stessa scuola, e ancora fino a 5 mila di mensilità estive non corrisposte nell’ultimo triennio. Per aderire ai ricorsi, vai al seguente link.

26 settembre 2018

Ufficio Stampa Anief

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