Assunzioni docenti 36 mesi di servizio, Pittoni (Lega): il punteggio deve essere quello con cui l’insegnante è già incluso in graduatoria

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Commento del Sen. Pittoni, responsabile scuola della Lega e Presidente della VII Commissione Cultura Senato all’ipotesi di un compromesso tra le forze politiche per l’assunzione in ruolo dei docenti con almeno 36 mesi di servizio. 

Del compromesso abbiamo parlato nell’articolo

Concorso straordinario, possibile compromesso: soli titoli se non si fa in tempo a svolgere prova selettiva. Voti domani

“Leggo del possibile compromesso – commenta il Sen. Pittoni – concorso con valutazione dei soli titoli se non si fa in tempo a svolgere la prova selettiva. Ho l’impressione che qualcuno non sappia di cosa parla.”

“Valutare servizio e titoli di decine di migliaia di partecipanti (non solo quelli di coloro che superano la prova scritta, come previsto nell’attuale stesura del concorso straordinario) – prosegue il responsabile scuola della Lega – significa mettere in moto un meccanismo elefantiaco che necessariamente richiede pure lui tempo, anche considerando il contenzioso che normalmente ne deriva.”

“Molto più semplice prendere in considerazione, ovviamente rispettando la gerarchia delle varie liste confluenti nella nuova  conclude il Senatore –  il punteggio definitivo con cui ogni aspirante è oggi incluso nella propria graduatoria, come prevede il nostro emendamento 1.0.17 che il M5S cerca in tutti modi di bloccare…”

“L’emendamento 1.01.17

 (Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell’inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall’articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l’accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell’ inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall’articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l’accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l’anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l’anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.”

 

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