Assistenza igienico personale non spetta ai Collaboratori scolastici. UIL Catania: il decreto Inclusione non ha modificato nulla

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In seguito alle numerose segnalazioni di criticità nelle scuole il Coordinatore provinciale della UIL Scuola Catania Salvo Mavica ha diramato una nota di chiarimenti.

“La Regione Siciliana a seguito della Legge Regionale 24/16 ha in carico, attraverso l’Assessorato alla Famiglia, lo stanziamento delle risorse tra l’altro anche per l’assistenza igienico sanitaria. Nel 2004 la Legge Regionale 15/04, ha assegnato il compito di assistenza igienico-personale ai Comuni. Non è vero però che il Decreto sull’inclusione scolastica abbia trasferito questo compito ai collaboratori e collaboratrici scolastiche.

Ed ancora, i Comuni. per legge. hanno anche il compito di pagare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, nelle scuole del primo ciclo, come da Legge 104/92 (articolo 13, comma 3).

Questi servizi – come li definisce la stessa normativa vigente – sono essenziali per questi ragazzi i quali, per frequentare la scuola, oltre al docente di sostegno hanno bisogno sia del trasporto, perché a seconda delle tipologie di disabilità e delle condizioni delle famiglie necessitano di essere accompagnati con mezzi appositi a scuola, sia dell’assistente igienico-personale dedicato che, oltre alla cura dell’igiene, assista appunto lo studente durante la ricreazione, nelle attività di laboratorio, all’ingresso e all’uscita da scuola, durante le gite scolastiche ecc.

L’attuale gravissima negazione fino alla data odierna, lede l’inalienabile diritto allo studio e all’integrazione scolastica  degli studenti e il diritto al lavoro degli gli assistenti, in aperto contrasto con quanto previsto da Leggi, quali la Costituzione italiana, che sancisce e riconosce il diritto allo studio e all’istruzione di tutti i cittadini italiani, compresi i portatori di handicap, e il diritto al lavoro e alla dignità di vita ; la Legge Quadro sulla disabilità 104/92; il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 616/77; la Legge 328/00; l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, per l’accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità; il Decreto Legislativo 112/98 (articolo 139).

Senza dimenticare, naturalmente, tutti i pronunciamenti, ordinanze e condanne della Corte Costituzionale e dei diversi Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che affermano la priorità assoluta dell’erogazione dei suddetti servizi di assistenza rispetto «ad eventuali esigenze di bilancio».

Facciamo presente con forza che questi delicati servizi non possono che essere svolti da questo personale specializzato e che ogni altra “soluzione” nega di fatto la garanzia dell’assistenza dedicata ed esclusiva a soggetti che per vivere “normalmente” ne abbisognano in ogni àmbito della vita.

Per quanto poi riguarda il problema dell’assistenza igienico-personale nelle scuole di ogni ordine e grado, si tratta di una questione che in Sicilia è effettivamente annosa.

Non è vero però che il Decreto sull’inclusione scolastica abbia trasferito questo compito ai collaboratori e collaboratrici scolastiche.

Infatti, in tutta Italia – tranne che in Sicilia – i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (ultimo quello del 2005, articoli 47, 48 e Tabella A) stabiliscono che per tale compito i collaboratori e le collaboratrici scolastiche debbano ricevere un apposito incarico dal Dirigente Scolastico ed acquistano il diritto a percepire un aumento di stipendio che, seppure non eccezionale, non comporta comunque un aumento dell’orario di lavoro ed entra nella base pensionabile.

Per il dedotto e deducibile, la mancata assegnazione di assistenza igienico-personale, agli aventi diritto, comporta ipso facto grave violazione alle vigenti disposizioni che, per come enucleate, restano e sono a carico dell’Ente locale.

Salvo Mavica, segretario generale territoriale Uil Scuola città metropolitana Catania”

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