Assistenza igienica alunni con disabilità, UIL: non spetta al Collaboratore Scolastico

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Antonello Lacchei Segretario Nazionale UIL – Nei giorni scorsi un gruppo di collaboratori scolastici – attenti ai problemi della disabilità – si è rivolto al Presidente della FISH, per denunciare quella che è una vera e propria lesione del diritto di disabili che hanno patologie tali da non essere autonomi.

La risposta del Presidente, che notoriamente difende i diritti dei più deboli, sembra quella del più abile dei burocrati che, invece di rispondere nel merito dell’appello alla difesa dei diritti dei disabili, trova nel CCNL una soluzione che ci meraviglia per la semplificazione, l’imprecisione e la forzatura che sottende.

Il CCNL di settore contempla la cura della persona, anche di natura igienica e prevede – per questi compiti -un beneficio economico, tuttavia mai si parla di ragazzi o ragazze in situazione di grave handicap.

Per inquadrare compiutamente la questione è il caso di partire dal testo del contratto, sapendo che la contrattazione è lo strumento di definizione del rapporto di lavoro.

Dunque il contratto nazionale (CCNL) definisce cosa gli appartenenti ai singoli profili possono fare ed il contratto di secondo livello (quello di scuola) spazi, ambiti e compensi nei quali dette attività si svolgono in quella determinata realtà lavorativa, nel rispetto dei diritti di studenti, famiglie e lavoratori e che non possono divergere da quello nazionale

Come è noto Il contratto non si interpreta ma si attua e chi lo ha sottoscritto generalmente sa cosa voleva dire e regolare. I diversi articoli vanno letti complessivamente, non a pezzi. Si deve cogliere la ratio senza trascurare il testo. Questo è un errore frequente e voluto quando si cerca – per fini strumentali – di forzare la Costituzione o qualche legge.

Nel caso che trattiamo il punto di partenza, che non può essere superato da nessuna disposizione, è quello delle prime tre righe del profilo di riferimento.

“Area A
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. ”

Tutto quello che segue, negli articoli successivi, è asseverato al principio che i compiti devono essere di natura non specialistica.

Per questi motivi il Collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia ma non può gestire un disabile non deambulante e non autosufficiente, come non può assolutamente somministrare farmaci, neanche in caso di prescrizione medica o effettuare pratiche di igiene orale. Questo nel supremo interesse dell’alunno e nel rispetto delle norme non solo di origine contrattuale.

Queste mansioni specialistiche sono riservate all’assistente socio sanitario il cui profilo è stato definito nell’Accordo del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni, per la individuazione della figura specialistica e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione che, di durata annuale, devono svolgersi per un numero di ore non inferiore a 1000. Tale personale è inquadrato almeno nell’area “B” e non nella “A”.

E’ del tutto evidente che esporre gli alunni con disabilità a trattamenti non specialistici prima del diritto allo studio lede quello alla salute ed espone il DS e la scuola a responsabilità improprie.

Ricordiamo, per inciso, che oggi questo compito è in carico all’ente locale che in questi anni con un procedimento di progressiva deresponsabilizzazione sta scaricando sulle scuole i costi che devono essere sostenuti per garantire i diritti degli alunni.

In questo contesto è la UIL che avanza una richiesta al Presidente del FISH.

Vogliamo intraprendere una battaglia politica per informare correttamente le famiglie e subito dopo ottenere le figure professionali indispensabili per garantire i diritti previsti da norme avanzate ma non attuate per mancanza di risorse?

E’ inaccettabile sostenere che è il contratto ad aver limitato, sino a negare, i diritti degli alunni e delle loro famiglie. La UIL dice basta ai soprusi specie sui più deboli a cui si vuole far credere che è il sindacato ad averli condannati. In definitiva, nel contrastare tale interpretazione, che peraltro non compete all’Associazione, vogliamo proporre la sede di un convegno in cui confrontarci su questo tema che ci è molto caro.

In questi giorni la politica discute di autonomia differenziata che proprio su questa materia rivela tutta la sua carica di egoismo ed approssimazione. Una volta attuata certificherebbe diritti differenziati non solo dei lavoratori ma anche di ragazzi e ragazze che alla scuola sono affidati, compresi quelli più indifesi come i portatori di handicap. Su questi temi Associazioni come la Fish, il Sindacato e tutta la società civile devono avanzare proposte nel segno della chiarezza e della responsabilità per costruire soluzioni positive in favore della difesa dei diritti dei più deboli. E’ un’ulteriore motivazione per sostenere il documento dei sindacati e delle Associazioni per contrastare la regionalizzazione.

Assistenza igienica disabilità, FISH: tocca ai collaboratori scolastici

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