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Assenze per terapie post operatorie nel pubblico impiego

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Assenza dal lavoro per terapie post – operatorie, nel pubblico impiego, cosa prevede la normativa vigente e quale documentazione presentare.

Sono un dipendente del Miur, devo sottopormi a terapie post operatoria. Volevo cortesemente sapere come sono tutelato. Grazie

I diritti del dipendente pubblico che deve sottoporsi a terapie dovute ad un intervento post-operatorio, sono diversi da quelli dei lavoratori del settore privato.

La legge sancisce il diritto ai permessi retribuiti per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche in genere, per i lavoratori del comparto pubblico, anche quando non siano assimilabili alla malattia.

Sentenza del Tar Lazio

Su tale assenze si è espresso anche il Tar del Lazio con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015. I giudici hanno annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche, in quanto l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.

Il DPF, al fine di assicurare una giusta interpretazione della norma, ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

Attestazione

Dall’attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

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