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Assenze per malattia e invalidità superiore al 67%. Trattenuta e visita fiscale

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Ci sono dei benefici per chi si assenta per malattia se ha una invalidità superiore al 67% Si applica la trattenuta fino ai 10 giorni?

Una docente ci scrive

Alle  assenze per malattia, legata alla patologia della invalidità 67%,vengono applicate le detrazioni come per la malattia comune?

Trattenute fino ai 10 giorni

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.

Assenze escluse

Non si procede alla decurtazione economica per:

  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (compresi i giorni di ricovero, l’effettuazione delle terapie e i giorni dovuti alle conseguenze delle stesse, i giorni per l’effettuazione delle visite specialistiche)

Conclusioni

Nel caso sottoposto dalla collega quando si tratta di assenze ricondotte all’invalidità riconosciuta, anche se superiore al 67%, questa non rientra fra le assenze escluse dal periodo di comporto a dalla trattenuta fino ai 10 gg.

Pertanto, al personale che si assenta per malattia ricondotta all’invalidità riconosciuta  va  applicata la trattenuta fino ai 10 gg. Anche se l’invalidità è superiore al 67%.

Per tali assenze l’unico beneficio riconosciuto è contenuto nel Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici.

È infatti previsto che sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 compresi i giorni non lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi) le assenze riconducibili a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

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