Assenze per malattia personale Ata a.s. 2012/13 vanno retribuite al 100% sin dalla data di assunzione di servizio

Di Lalla
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Lalla – La questione è relativa alle assenze per malattia del personale Ata, assunto nell’a.s. 2012/13, fino alla nota Miur del 21 maggio 2013, con contratti "fino all’avente diritto". In forza di ciò alcuni USR hanno applicato la decurtazione della retribuzione dopo il primo mese di assenza. L’USR Sicilia, come già il Veneto, chiarisce che va applicato il comma 3 dell’art. 19 del CCNL 2006 09 sin dalla data di assunzione.

Lalla – La questione è relativa alle assenze per malattia del personale Ata, assunto nell’a.s. 2012/13, fino alla nota Miur del 21 maggio 2013, con contratti "fino all’avente diritto". In forza di ciò alcuni USR hanno applicato la decurtazione della retribuzione dopo il primo mese di assenza. L’USR Sicilia, come già il Veneto, chiarisce che va applicato il comma 3 dell’art. 19 del CCNL 2006 09 sin dalla data di assunzione.

In merito si erano già espressi l’Ufficio Scolatico di Torino e l’USR Veneto, con posizioni opposte.

L’Ufficio Scolastico di Torino aveva precisato con apposita nota che le nomine di supplenza fino all’avente diritto (ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico – La nota

L’USR Veneto invece ha invece richiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la quale ha precisato che "per individuare la disciplina applicabile al contratto stipulato, si deve fare riferimento al tipo di posto coperto"

Di qui la decisione dell’USR Veneto "Questa Direzione ritiene che, nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Da tale equiparazione discende pertanto anche l’individuazione delle norme del CCNL applicabili al predetto personale" – La circolare

L’UGL Scuola Roma ci informa che nel Lazio non sono state ancora assunte decisioni in merito e che per non prestarsi a interpretazioni unilaterali sarà richiesto all’USR di rivolgersi all’Amministrazione centrale.

L’informativa dell’USR Sicilia agli Ambiti Territoriali di competenza

Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto di Istruzione  Superiore
“ E.Medi “ – Palermo

Ai Dirigenti degli  Ambiti Territoriali
Della regione Sicilia

In ordine alla Sua richiesta del 22/05/2013 si precisa che,  a seguito della trasformazione dei contratti di lavoro di cui all’oggetto in contratti fino al termine delle attività didattiche e/o annuali fino al 31/08/2013, giusta nota del MIUR prot. n. 4988 del 21/05/2013,  le assenze per malattia del suddetto personale devono  essere retribuite ai sensi dell’art. 19 comma  3 del CCNL 2006/09,  sin dalla data di assunzione in servizio.

F.to Il Dirigente
Luca Girardi

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