Assenze insegnanti e ATA e divieto nomina supplenti. Dirigenti Scolastici: potremo gestire le scuole? Alcuni esempi

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Alcuni Dirigenti Scolastici della Regione Umbria hanno messo in evidenza alcune forti criticità derivanti dall’applicazione delle norme contenute nella legge di Stabilità 2015 e del conseguente impatto sulla gestione ordinaria delle Istituzioni Scolastiche pubbliche nonché sulla Legge di Riforma della Scuola.

Alcuni Dirigenti Scolastici della Regione Umbria hanno messo in evidenza alcune forti criticità derivanti dall’applicazione delle norme contenute nella legge di Stabilità 2015 e del conseguente impatto sulla gestione ordinaria delle Istituzioni Scolastiche pubbliche nonché sulla Legge di Riforma della Scuola.

Infatti i commi 332 e 333 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ripresi dalla recente Circolare del Miur, prevedono che i dirigenti dal 1 settembre 2015 non potranno:

a. nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente.
b. conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza

Il Dirigente scolastico, in linea puramente teorica, dovrà ri-organizzare giornalmente l’attività didattica in ciascuna delle sedi dove risulteranno assenti una o più unità di personale docente attraverso l’utilizzo di personale interno non impegnato nelle lezioni frontali o assegnato come organico potenziato o, ancora, distribuendo gli studenti tra le altre classi.

L’impatto dell’applicazione dei commi sopra citati sarà pesantissimo sulla gestione ordinaria delle scuole in quanto le risorse di organico a disposizione non consentiranno, per la loro esiguità rispetto alle reali necessità, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Va poi considerata l’incidenza di altre variabili quali la complessità delle singole istituzioni scolastiche, basti pensare alle istituzioni articolate in varie sedi staccate, ed i vincoli delle norme di sicurezza in termini di affollamento massimo delle aule.

Ad esemplificazione di quanto detto si propongono alcuni“situazioni circostanziate”

A. Scuola Infanzia – monosezioni-
B. Istituti scolastici articolati su più plessi con classi numerose
C. Scuole con sezioni primavera con ata dedicato
D. Scuole Secondarie con classi ai limiti della capienza

Nelle situazioni sopra descritte si rileva :

  • l’impossibilità di procedere alla sostituzione di tutti i docenti assenti con il solo personale interno al plesso o dell’organico potenziato, al momento non ancora attivato;
  • l’impossibilità di spostare gli alunni nelle altre classi sia per la numerosità delle stesse sia per l’assenza di spazi sufficientemente ampi da accogliere un numero di alunni superiore a 26 unità ( motivazioni legate alle sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008).

Il ricorso a quanto previsto dalla Legge n. 107 del 2015 all’art1 comma 85 secondo il quale

“il dirigente può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia” non potrà essere risolutivo del problema in quanto le assenze in molti periodi dell’anno risultano essere estremamente numerose ed attualmente non è praticabile.

Si vogliono poi evidenziare le conseguenze, non meno pesanti, del divieto di conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza.

La dotazione organica del personale collaboratore scolastico è appena sufficiente a coprire le ordinarie esigenze di servizio. Ci sono scuole, come i piccoli plessi o le monosezioni di scuola dell’infanzia, dove è presente un solo collaboratore scolastico. In caso di assenza di quest’ultimo sarà impossibile sostituirlo con altro personale in servizio nell’Istituto soprattutto quando ci saranno assenze contemporanee del personale ata. Si profila, pertanto, il rischio di non garantire la regolare apertura delle sedi scolastiche e la tutela dell’incolumità degli alunni.

Si precisa che le assenze del personale non costituiscono un fatto sporadico nel mondo della scuola. E’ noto a tutti la diversa tipologia di assenze di cui regolarmente fruisce il personale, in particolare i permessi di cui alla legge 104/92 e alla legge 151/2001.

La presente lettera – scrivono i Dirigenti Scolastici – vuole indurre una riflessione seria e, soprattutto, tempestiva, visto l’imminente inizio delle lezioni, sulle ripercussioni delle norme suddette che, se utili a determinare un risparmio per le casse dello Stato, di fatto determineranno pesanti disservizi.

Come Dirigenti, non intendiamo farci carico delle eventuali ripercussioni in termini di “danno erariale”, dovuto all’inderogabile necessità di nominare i supplenti per poter far funzionare regolarmente le classi, contravvenendo così alle regole sopra citate.

Non vogliano ogni mattina dover decidere se chiamare le famiglie per comunicare che il docente è assente e che, quindi non siamo nelle condizioni di garantire il servizio, o assumerci le responsabilità conseguenti alla nomina dei supplenti di fronte alla Corte dei Conti !

I Dirigenti chiedono altresì di non essere lasciati soli nel tentativo di trovare modalità di applicazione di norme che, per loro natura, confliggono con l’esercizio del diritto allo studio che ha necessariamente dei costi.

Come Dirigenti – concudono – vogliamo rispondere delle nostre responsabilità in ordine “ai risultati” ed al “buon andamento” della scuola ma vorremmo anche essere messi nelle condizioni di farlo e di farlo nel migliore dei modi.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL, in relazione ai diversi ambiti di competenza e responsabilità, di ricercare con urgenza un correttivo agli stringenti vincoli posti dalla normativa.

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