Assenza per malattia può essere sospesa per fruire delle ferie. Ordinanza Cassazione

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Nel prossimo rinnovo del contratto sulla scuola o nel contratto integrativo andrà disciplinato un nuovo aspetto: la sospensione della malattia per consentire il godimento delle ferie arretrate. 

Dovrà essere il Contratto Scuola a regolare la materia. E’ la conseguenza dell’ordinanza n.10725 del 17 aprile emessa dalla corte di Cassazione.

I giudici, come si legge su Italia Oggi, hanno riconosciuto che la malattia può essere sospesa dal periodo di ferie maturate e non fruite da parte del lavoratore.

Secondo gli ermellini non sussiste incompatibilità assoluta fra i tipi di assenza regolamentata dal posto di lavoro. Il lavoratore, compreso quello del comparto scuola, dovrà comunque farne richiesta nei modi e nei tempi previsti.

Nell’ordinanza riportata anche sul quotidiano finanziario, si legge che “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, e ciò al fine di sospendere il decorso del periodo di comparto (18 mesi di assenza per motivi di salute nel corso dell’ultimo triennio con retribuzione del 100% per i primi 9 mesi con riduzione del 10% per i successivi 3 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi), oltre il quale seppur a determinate condizioni, il dipendente scolastico potrebbe continuare ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, mantenendo la titolarità del posto di lavoro ma senza diritto ad alcun trattamento retributivo”.

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