Assenza per malattia docenti e ATA, contratto al 30 giugno e supplenza breve in altra scuola: come si calcola

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Come deve essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?

A fornire la risposta è l’ARAN, che riprende l’art. 19 “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” del CCNL del 29.11.2007, nel quale  si sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Contratto al 31 agosto o al 30 giugno

In base ai commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Contratto supplenza breve

Il comma 10 dello stesso articolo stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Conclusioni

Dunque, in base al tipo di contratto di supplenza stipulato si dovrà seguire una normativa o l’altra.

vademecum malattia a cura di Paolo Pizzo

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