Assenza per gravi patologie: ecco i criteri di fruizione e il personale interessato

WhatsApp
Telegram

Le assenze per malattia sono regolate dal Contratto di lavoro che ne stabilisce un tetto massimo. Nel caso di gravi patologie la normativa è più favorevole?

Luisa scrive

Buon giorno, la mia domanda si riferisce a una situazione di malattia in contratto a tempo determinato (30/6). Ho letto il Vostro articolo ma parla solo di situazione di Grave malattia per i docenti a tempo Indeterminato. Se accetto una supplenza a T.D,. al 30/6 e devo affrontare delle terapie salvavita e dei ricoveri, quanto tempo posso assentarmi mantenendo lo stipendio pieno e mi viene calcolato il servizio? Grazie mille.

Grave patologia: normativa

Il comma 9, dell’art. 17 del CCNL Comparto Scuola recita:

in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ne consegue che  per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto e sono sempre retribuiti al 100%.

I criteri e le modalità di assenza

I periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici citati sono dunque:

  1. periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
  2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Conclusioni

L’art. 19 comma 15 del CCNL/2007 che regola le assenze per il personale a tempo determinato dispone chiaramente che Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.

Pertanto, quanto fin qui detto si applica per intero anche alla collega Luisa che si vedrà riconosciute con piena retribuzione e nell’anzianità di servizio tutte le assenze dovute alle terapie salvavita e ai ricoveri, purché ci siano tutti gli elementi finora richiamati (certificato di grave patologia e l’effettuazione delle terapie salvavita).

Si chiarisce inoltre che non esiste in questi casi un tetto massimo di assenze oltre il quale non poter andare.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri