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Assegno di ricerca e supplenze: ecco chi può essere collocato in aspettativa

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Il personale assunto a tempo determinato può essere collocato in aspettativa per assegno di ricerca. Vediamo a chi spetta.

Claudia scrive

mi servirebbe il tuo aiuto per capire qualcosa in più in merito all’argomento assegno di ricerca e supplenza….  Io ho una supplenza di sostegno di 9 ore fino al 30 giugno presso secondaria di primo grado. Sono venuta a conoscenza della possibilità di poter concorrere per un assegno di ricerca all’università. Volevo chiedere se ci sia incompatibilità tra le due ed in caso se ci sia un riferimento normativo che attesti la possibilità di aspettativa dalla scuola, sebbene l’assegno verrà (eventualmente) firmato dopo l’accettazione della supplenza.  Ho trovato in internet diversi quesiti simili, ma nessuno in cui l’assegno venga vinto solo dopo aver accettato la supplenza.  grazie anticipatamente.

Aspettativa per assegno di ricerca

L’art. 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Personale a tempo determinato

La C.M. 15/2011 chiarisce

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico 3 (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

In uno dei paragrafi aggiunge: Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

Conclusioni

Il caso esposto da Claudia è risolto dalla combinazione della normativa con la C.M..

In particolare, quest’ultima si rifà al dettato normativo richiamato dall’art. 19 del CCNL 2007 per cui le aspettative durante la nomina a tempo determinato spettano a tutto il personale purché questi abbia un contratto fino ad almeno il 30/6.

In conclusione Claudia potrà essere collocato in aspettativa dal momento  in cui vincerà l’assegno di ricerca, anche se questo è successivo alla accettazione della supplenza. Ovviamente la durata sarà fino il 30/6.

Si ricorda che l’aspettativa per assegnisti e il periodo fino al 30/6 non sarà retribuito, ma potrà essere utile ai fini giuridici e quindi riconosciuto nel prossimo aggiornamento delle graduatorie.

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