Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: come si calcola il punteggio. Scheda

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La valutazione del punteggio nella mobilità annuale segue criteri differenti a seconda che si tratti di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Per i due movimenti, infatti, sono previste due diverse tabelle di valutazione, ambedue inserite nel CCNI 2017/18.

Si tratta dell’Allegato 2 per le utilizzazioni e dell’Allegato 3 per le assegnazioni provvisorie.

Per le utilizzazioni la Tabella di valutazione è la stessa inserita nel CCNI 11 aprile 2017 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

I) Anzianità di servizio

II) Esigenze di famiglia

III) Titoli generali

Per le assegnazioni provvisorie la Tabella di valutazione è specifica per questo movimento annuale e comprende solo una voce riguardante le Esigenze di famiglia.

L’anzianità di servizio e i titoli posseduti dal docente non conferiscono, quindi, alcun punteggio per le assegnazioni provvisorie, ma solo per le utilizzazioni.

Riportiamo di seguite il dettaglio delle voci inserite nelle due tabelle, che consentono la valutazione del punteggio spettante al docente che chiede uno dei due movimenti annuali o ambedue.

Alle tabelle seguono importanti note esplicative che forniscono utili chiarimenti al fine di evitare errori di valutazione.

Riportiamo sinteticamente anche i principali chiarimenti e rimandiamo per i dettagli alle indicazioni per esteso inserite nel CCNI

UTILIZZAZIONE

Per la valutazione del punteggio previsto alla lettera A) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nelle piccole isole questo deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Questo punteggio aggiuntivo è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Si chiarisce che per le utilizzazioni la valutazione del punteggio pre-ruolo, che nella mobilità differisce, a seconda che sia a domanda o d’ufficio, deve essere effettuata con i criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, cioè 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi Per il servizio svolto sul sostegno con il titolo di specializzazione il punteggio è raddoppiato Relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per i dettagli si rimanda alla nota 4 della tabella

La continuità didattica si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e assegnazione provvisoria. I casi in cui è prevista l’interruzione della continuità e la perdita del punteggio maturato e le eccezioni che consentono di conservare tale punteggio sono esplicitati nel dettaglio nella nota 5 alla quale si rimanda. Per la valutazione del punteggio di continuità per le utilizzazioni si fa riferimento ai criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, come indicati nella nota 5bis, valutando la continuità dopo un anno , anziché dopo un triennio come è richiesto per la mobilità volontaria

Come chiarisce la nota 5ter), ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Questo punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Un importante chiarimento fornito dalla stessa nota 5ter) sottolinea che la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Per le utilizzazioni questo punteggio si valuta in base ai criteri seguiti per la graduatoria interna di istituto dove, come chiarisce la nota 7), spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente o nel comune viciniore, se in quello di titolarità non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili, cioè che non comprendano l’insegnamento del docente .
Il punteggio per i figli minori si attribuisce anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento
Nel caso previsto nella lettera D) della tabella, la valutazione è attribuita nelle seguenti situazioni:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Si precisa , come chiarisce la nota 10), alla quale si rimanda per i dettagli, che per il titolo indicato nella lettera A) si valuta un solo pubblico concorso
Tra i titoli indicati alla lettera B) non rientrano fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli, come chiarisce la nota 11bis), non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Per i titoli indicati nella lettera C) il punteggio spetta solo per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota 12)

Si precisa che il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato (nota 13) e che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nota 14)

Il punteggio previsto nella lettera G) viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
In conclusione, nella tabella, viene fornita un’Importante precisazione in relazione ai titoli cumulabili e al punteggio massimo che può essere valutato:

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Si chiarisce che in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica
Il punteggio di ricongiungimento spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art.7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso per l’attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese tra le preferenze espresse.
Nel caso di ricongiungimento ai genitori, il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiono i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Anche per l’età dei figli, per il compimento dei 6 anni o dei 18 anni, si fa riferimento agli stessi termini sopra indicati
Nel caso previsto nella lettera D) della tabella, la valutazione è attribuita nelle stesse situazioni previste per le utilizzazioni come è stato specificato in precedenza.

Tutto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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