Assegnazioni provvisorie per sostegno primaria: docenti danneggiati, a Catanzaro nello stesso elenco titolari di sostegno e posto comune

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Arrivano in redazione decine di email di docenti aventi diritto all’assegnazione interprovinciale su posto di sostegno scuola primaria della provincia di Catanzaro.

Sembra infatti che l’ATP di Catanzaro abbia incluso nello stesso elenco i docenti titolari su posto di sostegno e i docenti titolari di posto comune che, oltre a tale tipologia di posto, richiedono anche posto di sostegno in possesso del titolo di specializzazione, graduandoli in base alle precedenze e al punteggio (tutti insieme).

Effettivamente basta vedere il file delle assegnazioni disposte dall’ATP per capire che, purtroppo, è proprio così, e che Catanzaro sia anche l’unico ATP d’Italia che ha fatto proprio come ci segnalano. Basta infatti dare un veloce sguardo ai provvedimenti di tutti gli altri ATP d’Italia, o limitarsi anche solo alla Calabria (es. Crotone e Cosenza), per vedere che la procedura non è corretta.

Ovviamente il provvedimento così disposto, che riguarda (per fortuna) solo la scuola primaria, ha danneggiato tanti docenti nell’attribuzione della sede, perché molti docenti titolari su posto di sostegno e che avevano diritto ad una sede prima dei docenti titolari su posto comune che richiedono anche sostegno, hanno avuto scuole più lontane rispetto al comune di ricongiungimento o assistenza, o addirittura sono stati esclusi.

Ricordiamo gli articoli del CCNI 2017/18 che disciplinano la materia:

L’art 7/6 dispone che “La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità”;
Il comma 10 successivamente precisa che: “l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi.”
È palese, quindi, che i docenti titolari di posto di sostegno devono precedere nell’assegnazione provvisoria (anche interprovinciale) i titolari che da posto comune chiedono posto di sostegno, perché appunto tale ultima operazione è “aggiuntiva” (comma 7) e in subordine (comma 10) alla prima.

Ed effettivamente, va detto, tale operazione è stata effettuata correttamente da tutti gli altri ATP d’Italia.

Pertanto, la graduatoria per l’assegnazione della sede doveva prima includere tutti i docenti titolari di posto di sostegno, in ordine di precedenza e di punteggio, e solo successivamente i titolari di posto comune che richiedono posto di sostegno, tenendo conto delle precedenze e del punteggio, che andavano collocati sui posti residuali della fase precedente.

Una docente, in particolare, ci scrive che ha inoltrato via email la questione al Ministero il quale ha già risposto che l’operazione così disposta è sbagliata, proprio per le motivazioni di cui sopra.

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