Assegnazioni provvisorie sostegno per chi possiede il titolo, Uffici Scolastici devono agire tutti allo stesso modo

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Il nuovo CCNI 2018/19 oltre a contenere delle importanti novità che riguardano la platea dei docenti destinatari delle assegnazioni (eliminazione del vincolo della convivenza se si richiede ricongiungimento

al genitore e la possibilità di chiedere posti di sostegno per chi non è ancora in possesso del titolo), dà importanti precisazioni che riguardano le assegnazioni interprovinciali per i titolari di sostegno, come esprimere le preferenze nel modulo domanda e quale graduatoria si scorrere per l’attribuzione delle sedi.

Modifica sequenza n. 36  assegnazioni interprovinciali posto di sostegno per chi è in possesso del titolo.

Rispetto allo scorso anno la sequenza n. 36 è stata modificata affinché ci sia uniformità di trattamento nei vari Uffici Scolastici per l’assegnazione dei posti di sostegno prima al titolare su tale tipologia di posto proveniente da altra provincia e, in subordine, al titolare di posto comune di altra provincia che richiede posto di sostegno, ed evitando così che ogni Ufficio scolastico interpreti autonomamente la sequenza.

La nuova sequenza 36 infatti molto più chiaramente dispone che In caso di concorrenza tra titolari su sostegno e titolari su posto comune o classe di concorso prevale l’istanza del docente titolare di sostegno. In ciascuna delle predette operazioni Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto.

Art. 7 comma 10. Prima preferenza e graduatoria da scorrere

Importanti precisazioni sono contenute nel comma 10 dell’art. 7 anch’esso in parte riscritto e che riguarda l’ordine delle preferenze da inserire nella domanda e come verranno assegnate le sedi.

Per quanto riguarda l’ordine delle preferenze è stato chiarito che Ai fini del ricongiungimento al familiare per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori anche di diverso ambito.

E che

le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Anche in questo caso quindi si dovrebbero evitare comportamenti difformi da parte di alcuni ATP, per cui è stato definitivamente eliminato l’obbligo di dover indicare tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter indicare scuole appartenenti ad altri comuni (basta infatti che solo la prima preferenza sia relativa ad una scuola del comune di ricongiungimento), ed è stato altresì chiarito che l’ordine della valutazione della domanda si fa in base alla graduatoria di ricongiungimento.

In particolare, quest’ultimo chiarimento è stato reso necessario perché alcuni ATP nell’assegnazione delle sedi libere non consideravano le precedenze e il punteggio della graduatoria di ricongiungimento (la graduatoria generale ordinata in base alle precedenze e al punteggio), ma il comune in cui era ubicata la sede libera assegnando così la stessa al docente che richiedeva tale scuola perché di ricongiungimento, indipendentemente da quale fosse la sua posizione nella graduatoria, mentre doveva avvenire il “normale” scorrimento della graduatoria ordinata per precedenze e punteggio.

Ci si augura che con questi chiarimenti tutti gli ATP seguano le stesse norme contrattuali.

Assegnazioni provvisorie 2018/19 il testo del contratto: novità, requisiti, sostegno, preferenze e precedenze. Il nostro speciale

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