Assegnazioni provvisorie: si segue la graduatoria, non il comune di ricongiungimento

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Il Giudice del Lavoro ha ritenuto sbagliato l’operato dell’Ufficio Scolastico di Catanzaro nel determinare a quali docenti spettasse l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/18.

Il Tribunale di Pisa – Giudice del Lavoro con la ordinanza cautelare n. 1157/2018 pubblicata il 26 marzo ha infatti accertato e dichiarato l’illegittimità dell e operazioni di assegnazione provvisoria relative all’anno scolastico 2017/2018 poste in essere dal MIUR Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro  con cui l’ufficio scolastico aveva negato l’assegnazione provvisoria della ricorrente presso una scuola di Lamezia Terme  al fine di poter assistere il padre gravemente malato. E’ stato contestualmente accertato in via d’urgenza il diritto della ricorrente all’assegnazione provvisoria presso l’Ambito Territoriale di Catanzaro, ordinando al MIUR – ATP di Catanzaro di assegnarle la sede richiesta.

A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato del Foro di Lamezia Terme Rosario Piccioni, una docente mandata ad insegnare a migliaia di Km dalla propria residenza.

La docente, proveniente dalle cosiddette Gae (graduatorie ad esaurimento) era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario ed era stata assegnata in Toscana, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Pontasserchio (Pi). La docente, nell’ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria relative all’anno scolastico 2017/2018 ha dunque presentato domanda per essere assegnata temporaneamente a Lamezia Terme per poter assistere da vicino e con continuità il padre gravemente malato in quanto portatore di handicap. La docente sarebbe stata però scavalcata, nonostante il suo punteggio superiore e il diritto di precedenza, da altre docenti che avevano ottenuto le sedi da lei richieste. La docente ha quindi lamentato, evidenziando le criticità delle operazioni di assegnazione provvisoria poste in essere dal MIUR  ATP di Catanzaro,  la mancata assegnazione nell’ambito e nella sede da lei scelti, a vantaggio di altre docenti che avevano un punteggio inferiore al suo.

Il Giudice ha argomentato che ” la ricorrente ha ragione nell’evidenziare che le sono stati preferiti illegittimamente dei colleghi con punteggio inferiore, e senza alcun diritto di precedenza “.

Per tali motivi il Giudice ha disposto, in via cautelare, l’assegnazione provvisoria della ricorrente all’ambito richiesto .

Il MIUR   Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro ha già eseguito l’ordinanza e la docente ha immediatamente preso servizio nella sede di Lamezia Terme.

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