Assegnazioni provvisorie: precedenza figlio per genitore disabile. Cosa si intende per convivenza

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L’art 8 punto IV lettera i) del CCNI sulle assegnazioni e utilizzazioni riconosce la precedenza per il figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.

Ricordiamo che tale precedenza non è possibile richiederla nel trasferimento interprovinciale mentre ne è invece possibile la fruizione nella mobilità annuale interprovinciale.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

Bisogna richiedere il ricongiungimento al genitore (sarà infatti necessario esprimere comeprima preferenza il comune di assistenza del genitore). A tal proposito si ricorda che per il 2018/19 è stato eliminato ilrequisito della convivenza, pertanto è possibile richiedere il ricongiungimento al genitore anche se si è coniugati e si hanno deifigli e comunque anche se non si convive con il genitore.

Poi bisogna contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda.

Sarà infine necessario scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviareall’ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fedela data del protocollo o dell’invio della PEC.

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessitàdi una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile”purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la duratadel riconoscimento travalichi l’1/9/2018.

Attenzione: Ci sono particolari vincoli

La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata conautodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità insituazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Pertanto, se esistono fratelli o sorelle e se è in vita l’altro genitore, ognuno diquesti deve dichiarare di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive. Tali dichiarazioni dovranno esserefirmate da ognuno dei fratelli/sorelle/altro genitore, scannerizzate e allegate alla domanda o inviate all’ATP di competenza.

Deroghe

Le dichiarazioni sopra citate non sono invece richieste se il docente è l’unico checonvive con il genitore (l’altro genitore e gli altri fratelli o sorelle anche se esistono non convivono col genitore).

Cosa si intende per convivenza

È intesa come coabitazione, nello stesso appartamento, con il disabile daassistere. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R.n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 deld.P.R. n. 223 del 1989).

Attenzione:

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimoraabituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stessointerno .

In ultimo, tale requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui siaattestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (che comunque non spetta se si è già residenti in quel comune), ossia l’iscrizione nello schedario della popolazionetemporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente odel disabile.

Pertanto il requisito della “convivenza” sarà quindi accertato d’ufficio previaindicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovverol’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89),ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Criteri

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altricomuni .

Si ricorda che il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune diverso, èconsiderato al pari della residenza e che la precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Assegnazioni provvisorie 2018/19 il testo del contratto: novità, requisiti, sostegno, preferenze e precedenze, ATA. Il nostro speciale

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