Assegnazioni provvisorie, i posti disponibili per i movimenti

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Le operazioni di assegnazioni provvisorie possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, limitatamente ad un solo anno scolastico, come esplicitato nel succitato comma

All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il

personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. [….]”

Assegnazione su spezzoni orario

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte, come indicato nell’art.7 comma 12 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

A tal fine, nel modulo domanda che dovrà essere compilato nella piattaforma ministeriale Istanze online, c’è una specifica casella dove il docente potrà esprimere la volontà di ottenere “assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l’orario di servizio”.

Nei modelli utilizzati lo scorso anno, in attesa dei nuovi, per i quali si presume una conferma, la casella interessata era la n.28 per la scuola Secondaria I e II grado, la casella n.25 per la scuola Primaria e la casella n.22 per la scuola dell’Infanzia

Assegnazione su “cattedra mista”

Se la richiesta di assegnazione provvisoria riguarda non solo la classe di concorso di titolarità, ma anche altra classe di concorso per la quale il docente è in possesso del titolo valido per l’insegnamento, in mancanza di cattedra completa per la classe di concorso di titolarità, che è prioritaria, se nella domanda di assegnazione provvisoria il docente ha espresso la volontà per l’accorpamento di spezzoni orario compatibili con l’orario di servizio, potrebbe ottenere AP su una “cattedra mista”, creata con l’accorpamento di spezzoni appartenenti a diverse classi di concorso, comunque richieste dal docente

Docenti in part-time

I docenti in part-time potranno ottenere assegnazione provvisoria su uno spezzone orario corrispondente al monte ore del part-time, quindi anche in assenza di una cattedra completa.

Come chiarisce il CCNI nell’art.7 comma 12, infatti, “Per il personale in part-time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”

Assegnazione insegnanti di religione cattolica

L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, inoltre, allegata, come specificato nell’art.7 comma 14 del CCNI 2018/19, la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

Assegnazione per altra classe di concorso o altro grado

Le operazioni di assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2018/19, nonché i posti FIT da D. Igs. 59 del 2017.

Assegnazione sul sostegno

Oltre che dai docenti titolari su posto di sostegno, l’assegnazione provvisoria sul sostegno, può essere chiesta dai docenti titolari su posto comune provvisti del relativo titolo di specializzazione, per i quali, comunque, la richiesta sul sostegno sarà aggiuntiva rispetto a quella relativa alla classe di concorso di titolarità. Questi docenti avranno la possibilità di presentare domanda provinciale oppure interprovinciale, comunque in una sola provincia corrispondente a quella di ricongiungimento. La possibilità di presentare domanda è preclusa, però, a coloro che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, senza aver usufruito di una delle precedenze previste dall’ art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018/19.

Con le disposizioni previste nell’art.7 comma 16 del CCNI 2018/19, che rappresenta un’importante modifica rispetto al contratto 2017/18, sarà possibile chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno anche ai docenti non specializzati, a condizione che siano in possesso di precisi requisiti come indicati nel succitato comma 16:

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno[….]”

Per questi movimenti risultano avere la priorità i beneficiari delle precedenze previste al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) dell’art.8 del CCNI 2018/19, nell’ordine indicato:

1 – genitori con figli disabili – art. 8, punto IV, lettera g)

2 – genitori con figli fino ai 6 annidi età – art. 8, punto IV, lettera l)

3 – genitori con figli di età compresa tra 6 e12 anni – art. 8, punto IV, lettera m)

Tale assegnazione sarà disposta, comunque, in subordine rispetto ai docenti specializzati sul sostegno e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

A tal fine, come analizzeremo in un successivo articolo, nella sequenza operativa dei movimenti è stata aggiunta un’operazione, la n.41, riguardante questo movimento che risulta l’ultimo nell’ordine dei movimenti annuali, come indicato nell’allegato 1 del CCNI 2018/19

Lo speciale Assegnazioni e utilizzazioni

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