Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni in ruolo diverso da titolarità: è sempre possibile presentare domanda?

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I movimenti che rientrano nella mobilità annuale sono le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per la cui richiesta sono necessari specifici requisiti, differenti per i due movimenti.

Come chiarisce il CCNI 2017/18, ipotizzando una conferma dei requisiti indicati anche per il prossimo anno scolastico, per chiedere utilizzazione è necessario essere soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure appartenere a classe di concorso in esubero provinciale, mentre per chiedere assegnazione provvisoria è indispensabile possedere i requisiti per il ricongiungimento familiare.

Sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie è possibile fare richiesta per altra classe di concorso, per altra tipologia di posto o per grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità, richieste che, anche in questo caso, necessitano di diversi requisiti e condizioni

Utilizzazione provinciale

In relazione all’utilizzazione in classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione differente rispetto a quello di titolarità, è possibile distinguere diversi casi

1- Docenti soprannumerari appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero provinciale

Possono chiedere utilizzazione in ruolo diverso da quello di titolarità i docenti soprannumerari, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero provinciale.

Questi docenti possono chiedere di essere utilizzati in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero.

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

2- Docenti, anche non in esubero, titolari su materia e specializzati sul sostegno

Possono chiedere di essere utilizzati solo su sostegno nell’ambito dello stesso grado di istruzione.

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto,solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale

3- Docenti di scuola Primaria, anche non in esubero, titolari su posto comune con titolo per l’insegnamento della lingua inglese

Possono chiedere di essere utilizzati su posto lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

4- Docenti titolari su insegnamento curricolare anche non in esubero

Possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12

5- Docenti anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nell’art.3 commi 1 e 2 del DM n.8/2011

In presenza dei requisiti indicati nel DM n.8/2011, i docenti possono chiedere di essere utilizzati, anche se non sono soprannumerari, in particolare nella scuola Primaria per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

Si ricorda che i titoli necessari, come indicati nella succitata normativa, sono i seguenti:

a. Diploma quadriennale in didattica della musica

b. Diploma biennale di cui al Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137

c. Diploma accademico di secondo livello

d. Diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il DPR n. 212/2005

e. Diploma accademico di primo livello

f. Diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente

6- Docenti non soprannumerari appartenenti a classe di concorso o posto in esubero provinciale

Possono chiedere utilizzazione, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale

7- Insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classe di concorso in esubero provinciale

Se possiedono un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, possono chiedere di essere utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza

Utilizzazione interprovinciale

Possono chiedere utilizzazione interprovinciale anche per classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione differente da quello di titolarità, solo i docenti appartenenti a classe di concorso o posto in esubero nella provincia di titolarità.

Queste utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta dove risulti disponibilità di posti di insegnamento prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria per classe di concorso o grado di istruzione differente rispetto a quello di titolarità può essere chiesta dai docenti in possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

Non sono, comunque, consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ancora ottenuto la conferma in ruolo.

L’assegnazione provvisoria sul sostegno, per i docenti titolari su materia, in base alle disposizioni introdotte nel CCNI 2017/18, per le quali sono richieste modifiche, può essere chiesta solo dai docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede, in ogni caso, quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI

Trattamento economico

Come chiarisce l’art.1 del CCNI 2017/18, ipotizzando una conferma anche per la mobilità annuale del prossimo anno scolastico 2018/19, l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria in altro ruolo deve essere disposta prevedendo l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007:

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo”

In questi casi, la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, dovrà stipulare con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo

Tra il personale interessato sono compresi anche gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in classi di concorso della tabella A, per i quali, in base a quanto indicato nel CCNI 2017/18 (art.2 comma 9), deve essere attribuito il maggiore trattamento economico spettante.

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