Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA: le scadenze, le novità del nuovo CCNI e le precedenze

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Assegnazioni e Utilizzazioni provvisorie ATA, le scadenze, le modalità di consegna delle domande, le novità presenti nel nuovo CCNI e le precedenze previste dall’art.18.

Assegnazioni e Utilizzazioni provvisorie ATA, le scadenze, le modalità di consegna delle domande, le novità presenti nel nuovo CCNI e le precedenze previste dall’art.18.

Le domande di Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, per il personale ATA, dovranno essere consegnate entro il 20 Agosto 2016, saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione nella sezione modulistica dello spazio Mobilità 2016/17 del sito MIUR. I termini e le condizioni di presentazione sono stati resi ufficiali nella nota ministeriale prot. n. 19976 del 22.07.2016.

Le domande devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione per altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta, l'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell' O.M. n.241 dell' 8 aprile 2016.

Le novità di quest’anno:

In riferimento all’art. 18 dell’ipotesi di CCNI, sono state introdotte alcune modifiche nel sistema della precedenza, riportando innanzitutto la distinzione tra i titolari dei benefici della legge 104/92 per l'assistenza ai figli rispetto ai titolari dei medesimi benefici per l'assistenza al coniuge o per il genitore, elevando a sei anni l'età dei figli per i quali si ha diritto alla precedenza e introducendo un'ulteriore precedenza per i genitori di figli entro il dodicesimo anno di età limitatamente alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali.

 

Le PRECEDENZE nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria:

Le precedenze sono tutte raggruppate sistematicamente per categoria, nell’art. 18 del CCNI, di seguito vi elenco in ordine di priorità, tutte le precedenze previste dal contratto:

  1. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale emodializzato;

a1) Personale non vedente;

  1. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

b) Personale A.T.A. che, a partire dall’anno scolastico 2008/2009 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l’istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.

  1. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE BISOGNOSO DI PARTICOLARI CURE

c)Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d)Personale A.T.A., non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

e)Personale A.T.A. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

  1. ASSISTENZA

f) Personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela (l’istituto della tutela legale non può essere equiparato all’amministratore di sostegno), di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

g)Personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

h) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento;

l)lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie inter provinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono dodici anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

  1. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

m)il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

  1. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

n) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

  1. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

o)Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 , durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria (tra i beneficiari di questa precedenza sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali).

  1. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

p) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

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