Cancellazione chiamata diretta: docente andrà su scuola titolarità, no su assegnazione provvisoria

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Una poltrona (o meglio cattedra) comoda, ma che ha una durata nel tempo. Così funzionano le assegnazioni provvisorie del personale docente che quest’anno hanno potuto eccezionalmente usufruire anche di posti di sostegno pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione.

L’assegnazione provvisoria dura un anno

L’assegnazione provvisoria permette al docente di ruolo di spostarsi per un anno nella provincia (la maggiore richiesta è infatti per le interprovinciali) desiderata. Un fenomeno diventato di ampie proporzioni dopo le assunzioni della Buona Scuola a causa di un algoritmo non ben tarato. Alcuni aggiustamenti sono stati fatti dai giudici che hanno riportato a casa i docenti, altri saranno messi in campo dall’attuale Governo.

In ogni caso, non si è mai dato attuazione alla permanenza del docente nella provincia di assunzione e si è data la possibilità di ricongiungimento attraverso l’assegnazione provvisoria. Il numero totale delle richieste è stato in decrescita nell’a.s. 2018/19, circa 5.600 richieste in meno.

Le soluzioni del Governo

L’attuale Governo ha già annunciato l’obiettivo di voler ridurre ancor di più il fenomeno. Tempo pieno, trasformazione organico di fatto in diritto su sostegno, potenziamento infanzia dovrebbero essere le iniziative che dovrebbero dare una misura diversa agli organici del sud. Le percentuali sulla mobilità potrebbero fare il resto.

IL DDL Pittoni

Nulla a che vedere con il DDL Pittoni sull’abolizione della chiamata diretta. Nel DDL infatti il Senatore Pittoni propone di assegnare a tutti i docenti, a partire dal 1° gennaio 2019, la titolarità su scuola.

Questo non significa che i docenti che nell’a.s. 2018/19 hanno ottenuto assegnazione provincia, al 1° gennaio 2019, diventeranno titolari in quella provincia e nell’ambito territoriale in cui è la scuola in cui prestano servizio. Questa purtroppo è una fake news divulgata sul web, scatenando una immotivata preoccupazione tra i precari.

Si consideri infatti che moltissimi dei posti dati in assegnazione provvisoria sono su organico di fatto e dunque mai e poi mai potrebbero essere assegnati come titolarità.

Il DDL afferma

<< 73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola , appartenente all’ambito territoriale medesimo, in cui presta servizio su posto dell’organico dell’autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui ha prestato servizio o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.

“ultima sede in cui ha prestato servizio” si intende quella dell’ambito territoriale in cui il docente ha già la titolarità, non la sede di servizio dell’a.s. 2018/19.

Quella “o”  è corretta perché ci sono insegnanti che da quando hanno ricevuto l’immissione in ruolo non hanno mai preso servizio nella scuola dell’ambito e dunque la titolarità avverrà o nell’ultima scuola di servizio o in quella in cui è stato stipulato il contratto triennale.

Dunque il DDL va letto dai docenti sempre in riferimento all’ambito per il quale si è al momento titolari. Il progetto è quello di far acquisire a tutti i docenti la titolarità di scuola, ma questo non scavalca le procedura della mobilità, né gli altri provvedimenti che il Governo vuol mettere in campo per il rientro dei docenti al sud.

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