Assegnazioni provvisorie: alla ricerca di un’altra deroga per il 2017

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L’atteggiamento del Governo fa ben sperare in una deroga permanente al vincolo triennale per le assegnazioni provvisorie.

Dopo quella “straordinaria” di quest’anno si spera infatti che la misura diventi permanente, per attenuare il disagio della collocazione in ruolo in provincia diversa dalla propria.

Con l’assegnazione provvisoria il docente ha la possibilità di chiedere per un anno scolastico di lavorare in una sede più vicina geograficamente al comune di residenza della propria famiglia, secondo i requisiti stabiliti ogni anno nell’apposito contratto nazionale e poi regionale.

Quest’anno ad es. alcuni contratti regionali hanno esteso i requisiti previsti a livello nazionale, prevedendo la possibilità di assegnazioni provvisorie su posti di sostegno anche a docenti privi del titolo di specializzazione. Questo ha permesso di aumentare il numero dei posti a disposizione e di soddisfare numerosi docenti che invece non avevano trovato collocazione nella propria disciplina.

L’assegnazione provvisoria (

per una sola provincia, quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento) può essere richiesta per i seguenti motivi

  1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  4. ricongiungimento ai genitori

Solo alcune categorie di lavoratori superano, per contratto, il vincolo triennale

  • non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
  • portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
  • portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
  • coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);
  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a tre anni;
  • docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
  • docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.

Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco de 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza .

  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole che abbia tre anni e non più di otto anni: superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna precedenza.

Per l’a.s. 2016/17 un salvifico emendamento Puglisi ha permesso a tutto il personale docente, compresi i titolari di ambito, di partecipare alle assegnazione provvisoria, quindi in deroga al vincolo triennale.

Per il 2017/18 gli stessi docenti ancora nel vincolo triennale, ai quali si aggiungono i docenti neoassunti, sperano ancora in una volta in un’altra deroga.

Ma il Governo pensa anche ad andare oltre, con l’aumento del numero dei posti disponibili per la mobilità. La legge di stabilità prevede infatti la trasformazione di alcune cattedre da organico di fatto in diritto. Quante, non è ancora possibile saperlo.

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