Assegnazioni provvisorie 2018/19: quali modifiche attese.sostegno per non specializzati, convivenza genitori e altro

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La contrattazione sulla mobilità annuale 2018/19, che deve disciplinare le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico, è in fase di stallo e si ipotizza una conferma del CCNI predisposto per il corrente anno scolastico 2017/18.

Sarebbe auspicabile, però, una modifica di alcune disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie, inserite nel contratto 2017/18, che hanno penalizzato una parte di docenti e che sono state oggetto di specifica richiesta da parte dei sindacati che partecipano alla contrattazione con in rappresentanti del MIUR

Il Contratto integrativo sulla mobilità annuale, in base a quanto indicato nel nuovo CCNL 2016-18, dovrebbe essere triennale, per cui la proposta di proroga del CCNI 2017/18 si accompagna a quella relativa ad alcune modifiche che i sindacati propongono per eliminare le principali criticità evidenziate nell’anno in corso, come abbiamo sottolineato nel nostro articolo

Quali i punti critici del contratto?

Le principali criticità che hanno causato problemi e hanno penalizzato molti docenti che aspiravano all’assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico, criticità che sarebbe auspicabile eliminare, sono le seguenti:

1- obbligo di convivenza con il genitore per il docente che chiede AP per ricongiungimento a lui

2 – divieto di disporre AP sul sostegno per docenti non specializzati su questa tipologia di posto

3- divieto di chiedere AP nella provincia in cui si è ottenuto il trasferimento interprovinciale se si tratta della provincia di ricongiungimento

Diversa applicazione nelle diverse province

Queste disposizioni non sempre sono state interpretate nello stesso modo da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e questo ha determinato differenti possibilità e disparità di trattamento per i docenti a seconda della provincia di appartenenza o della provincia richiesta.

In alcune province gli Uffici Scolastici Provinciali, hanno, comunque, disposto le AP anche nella provincia di ricongiungimento in seguito al trasferimento interprovinciale ottenuto nella medesima provincia.

In altre province, invece, gli Uffici Scolastici Provinciali sono stati più restrittivi non concedendo l’AP in seguito a trasferimento provinciale ottenuto, impedimento non previsto nel CCNI.

Simili disparità di trattamento si sono verificate nelle diverse province anche in relazione all’obbligo di convivenza con il genitore verso il quale si chiedeva ricongiungimento , requisito considerato e valutato indispensabile per concedere l’AP da una parte degli Uffici Scolastici Provinciali, in sintonia con quanto previsto nel CCNI, mentre in altre province gli Uffici Scolastici hanno derogato in piena autonomia, concedendo AP per ricongiungimento al genitore anche se non convivente.

Ancora una volta un contratto nazionale viene applicato in modo diverso nel territorio nazionale, creando disomogeneità e disparità di trattamento dei docenti nelle diverse province.

Modifiche auspicabili

Sarebbe doveroso che tali disparità non si ripetano anche il prossimo anno scolastico e, a tal fine, riteniamo indispensabile riscrivere in modo più chiaro l’art.7 del CCNI 2017/18, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni differenti a livello territoriale.

Rispondere favorevolmente alle richieste dei docenti non sarebbe male, anzi sarebbe auspicabile per non penalizzare coloro che, avendo i requisiti per il ricongiungimento familiare, non potrebbero chiedere AP per gli impedimenti di cui abbiamo parlato, impedimenti che rappresentano un’assoluta novità del CCNI 2017/18, in quanto non presenti nei contratti integrativi degli anni precedenti.

Sarebbe, quindi, utile, modificare l’art.7 nelle seguenti parti:

Obbligo di convivenza con il genitore

1- comma 1 lettera d): “ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b)”

Eliminare la parola “convivente” riferita al genitore. In questo modo il docente potrebbe chiedere ricongiungimento al genitore anche se risiede in altra abitazione o anche in altro comune o provincia

AP sul sostegno senza specializzazione

2- comma 4: “L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta […..] per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione [….]”

Eliminare l’obbligo del titolo di specializzazione per i docenti che vorrebbero chiedere AP anche sul sostegno, possibilità consentita nei precedenti anni scolastici. Gli stessi sindacati presenti ala tavolo della contrattazione, come sottolineato nel nostro articolo, hanno chiesto di consentire ciò, limitando comunque le operazioni ai soli posti in deroga concessi entro una determinata data e dopo che tutto il personale specializzato non di ruolo sia stato utilizzato.

In questo modo, nel caso di mancanza di precari specializzati, si potranno utilizzare i docenti titolari su posto comune non specializzati che chiedono assegnazione provvisoria sul sostegno.

L’impedimento previsto nel CCNI 2017/18 ha determinato, nel corrente anno scolastico, seri problemi per la copertura di tutti i posti di sostegno, a causa della grave carenza di docenti specializzati, con notevole penalizzazione per gli studenti disabili con diritto al sostegno.

Tra le principali problematiche emerse possiamo segnalare le seguenti:

1- nomina tardiva degli insegnanti di sostegno, anche dopo mesi dall’inizio dell’anno scolastico

2- avvicendamento di più docenti di sostegno nel corso dell’anno scolastico con conseguenti disagi per l’alunno disabile

3- difficoltà nel trovare insegnanti e nomina di supplenti non specializzati, anche neo-diplomati, con nessuna esperienza di insegnamento.

La situazione paradossale che si è venuta a creare è, quindi, la seguente: si voleva evitare l’assegnazione di un docente non specializzato sul sostegno, malgrado tanti anni di servizio alle spalle, ma si è arrivati ad assegnare il posto a supplenti comunque non specializzati e con nessuna esperienza di insegnamento. Chiaramente questo è stato causa di difficoltà non indifferenti in molte scuole

AP provinciale e interprovinciale

Sarebbe utile, inoltre, distinguere chiaramente le AP provinciali da quelle interprovinciali, considerando il modo confuso con il quale la tematica è affrontata nell’art.7.

Sarebbe auspicabile eliminare il divieto indicato nel comma 2 in relazione alla possibilità di chiedere AP nella provincia di ricongiungimento dove si è ottenuto il trasferimento interprovinciale.

Si ritiene quindi indispensabile riscrivere questa parte del contratto, in modo tale che le disposizioni relative alle AP provinciali e interprovinciali risultino esplicitate con maggior chiarezza.

È proprio la mancanza di chiarezza che dà spazio alle diverse interpretazioni da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e ha determinato, quest’anno, disparità di trattamento dei docenti nelle diverse province, disparità che auspichiamo non ci siano per la mobilità annuale 2018/19

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