Assegnazioni provvisorie, le prime graduatorie: come e quando presentare reclamo

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I docenti di ogni ordine e grado di istruzione che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria dovranno consultare l’ufficio scolastico per consultare le graduatorie provvisorie.

Pubblicazione graduatorie

Gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare le graduatorie per le assegnazioni provvisorie.

E’ utile che il docente interessato le controlli per verificare l’esattezza del punteggio e delle precedenze assegnate.

Reclami

A chi vanno indirizzati i reclami.

La risposta è fornita dall’articolo 20 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni a.s. 2018/19. che così dispone:

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, ) rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

I reclami, dunque, vanno presentati all’organo che ha emesso l’atto, nel nostro caso l’Ufficio scolastico territoriale, e possono riguardare la valutazione delle domande e il relativo  punteggio, nonché il riconoscimento di eventuali precedenze.

I reclami vanno presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto e sono esaminati nei successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Controversie individuali

Nel succitato articolo 20, infine, si indicano le norme da seguire nelle controversie individuali, per le quali bisogna fare riferimento agli articoli 135 (escluso il comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L.del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.

Questi gli strumenti a disposizione del docente:

  • tentativo obbligatorio di conciliazione;
  • arbitrato;

Per tutto ciò che non è previsto nel succitato CCNL, leggiamo nello stesso, si rinvia al contratto collettivo nazionale quadro del 23/1/2001 e alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.

Scarica il modello di reclamo

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