Assegnazioni e utilizzazioni, come si calcola il punteggio. Differenze

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Il CCNI sulla mobilità annuale, firmato il 12 giugno 2019, fissa le regole e i criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il prossimo triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Nel contratto vengono esplicitati, inoltre, negli Allegati 2 e 3, i criteri per la valutazione del punteggio e le voci che devono essere considerate per i due movimenti annuali

Valutazione del punteggio

In attesa della circolare ministeriale con la quale saranno resi noti i termini per la presentazione delle domande, riteniamo utile per i nostri lettori evidenziare i criteri che devono essere utilizzati per la valutazione del punteggio spettante per la mobilità annuale.

Regole e criteri sono differenti a seconda che si tratti di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Se per le utilizzazioni si valutano servizio, esigenze di famiglia e titoli, per le assegnazioni provvisorie si considerano solo le esigenze di famiglia e nessun punteggio spetta per servizio e titoli.

Per il computo del punteggio spettante devono essere utilizzate le specifiche tabelle di valutazione allegate al CCNI, che risultano distinte per le utilizzazioni (Allegato 2) e per le assegnazioni provvisorie (Allegato 3)

Utilizzazione: valutazione punteggio

La valutazione del punteggio spettante per le utilizzazioni deve essere effettuata considerando l’Allegato 2 del CCNI che corrisponde alla Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, già inserita nel contratto sulla mobilità del 6/03/2019, valido per trasferimenti e passaggi.

Il punteggio spettante per l’utilizzazione deve tener conto, quindi, dell’anzianità di servizio, considerando sia il servizio in ruolo che il pre-ruolo, secondo le voci e il relativo punteggio indicato nella sezione I) della Tabella – Anzianità di servizio.

Per la valutazione del punteggio di servizio si deve fare riferimento alle note esplicative e al relativo punteggio spettante per il trasferimento d’ufficio.

Nel calcolo del punteggio di servizio si considera anche l’anno in corso, sia per il servizio prestato che per la continuità nella scuola di titolarità.

Al punteggio spettante per il servizio si deve aggiungere quello spettante per i titoli posseduti dal docente, secondo le voci e il relativo punteggio indicato nella sezione III) della Tabella – Titoli generali

Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine, previsto nella circolare ministeriale di prossima emanazione, per la presentazione delle domande

Per le utilizzazioni vengono valutate, inoltre, le esigenze di famiglia, secondo le voci e il relativo punteggio indicato nella sezione II) della Tabella – Esigenze di famiglia

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data di presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Assegnazione provvisoria: valutazione punteggio

La valutazione del punteggio spettante per le assegnazioni provvisorie deve essere effettuata considerando l’Allegato 3 del CCNI che rappresenta la Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

Il punteggio spettante per le assegnazioni provvisorie tiene conto esclusivamente delle esigenze di famiglia, senza considerare il servizio in ruolo e pre-ruolo prestati dal docente e i titoli in suo possesso.

Nell’ambito delle esigenze di famiglia, per ogni tipo di esigenza viene previsto nella Tabella uno specifico punteggio

In assenza dei requisiti che danno diritto al punteggio (Es. assenza di figli minore e assegnazione in comune diverso da quello di ricongiungimento), ma in presenza dei requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria, è possibile ottenere AP con punteggio zero.

I figli minori danno diritto al punteggio (4 punti per figli di età inferiore ai 6 anni e 3 punti per figli di età compresa tra 6 e 18 anni) per qualsiasi preferenza espressa nella domanda, anche per scuole ubicate in comune diverso da quello di ricongiungimento. Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

Il punteggio di ricongiungimento (6 punti) spetta solo per le scuole ubicate nel comune di residenza del familiare, richieste dal docente nella domanda, a condizione che vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi rispetto al termine di presentazione della domanda.

La stessa domanda di assegnazione provvisoria può essere valutata, quindi, con punteggio di verso, uno per il comune di ricongiungimento e uno per altri comuni. Nel secondo caso il punteggio sarà inferiore in quanto non comprende i 6 punti spettanti per il ricongiungimento nel comune.

Per il ricongiungimento al genitore i 6 punti nel suo comune di residenza spettano solo se la sua età è di 65 anni . Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiono i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

Per ricongiungimento al genitore di età inferiore ai 65 anni non spettano, quindi, i 6 punti nel suo comune di residenza e, anche in questo caso, in assenza di figli minori, l’assegnazione provvisoria potrà essere disposta a punteggio zero.

In caso di parità di precedenze e di punteggio avrà prevalenza chi ha maggiore anzianità anagrafica

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