Assegnazione temporanea personale con figli sino a tre anni, può avvenire tra amministrazioni diverse?

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L’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 prevede “l’Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche“.

Nello specifico, il citato articolo dispone che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può esser e assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. (…).”

Il dipendente di amministrazioni pubbliche con figli sino a tre anni di età, dunque, può essere assegnato temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella provincia o regione in cui l’altro coniuge esercita l’attività lavorativa.

Le condizioni per la predetta assegnazione sono:

  • la presenza di un posto vacante e disponibile di uguale posizione retributiva;
  • l’assenso dell’amministrazione di provenienza e destinazione.

L’assegnazione, di cui sopra, può avvenire presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza?

Al suddetto quesito ha risposto in parte l’USR Toscana, esprimendosi in merito ad una richiesta, avanzata da un dipendente del Ministero della Salute – personale infermieristico, volta a chiedere l’assegnazione temporanea presso un istituto scolastico in qualità di personale amministrativo.

Secondo l’USR Toscana, la richiesta non sembra accoglibile, in quanto nella norma si parla di assegnazione presso un’altra “sede di servizio” e non presso un’altra amministrazione.

La detta richiesta, prosegue l’USR, non sembra  accoglibile nemmeno in riferimento all’espressione “assenso dell’amministrazione di provenienza e di destinazione”, poiché le articolazioni territoriali del MIUR, come delle altre Amministrazioni, sono apparati organizzativi con un proprio organico di personale che motiva e giustifica, a fronte di una istanza di assegnazione
temporanea, la manifestazione di assenso o di dissenso, richieste dalla norma in esame.

L’USR, infine, considerato che alcuni TAR hanno emesso delle sentenze di segno opposto all’interpretazione dello stesso, in riferimento comunque ad una diversa fattispecie, e che l’Amministrazione centrale non ha fornito alcuna indicazione in merito, ha comunicato che rivolgerà un apposito quesito al dipartimento della Funzione Pubblica.

nota USR 

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