Assegnazione temporanea per figli di età inferiore ai 3 anni, docente rientra in provincia

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Il decreto legislativo 151/01, articolo 42, prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

La succitata normativa non è stata recepita nei contratti integrativi sulla mobilità e i docenti riescono ad ottenerla solo grazie all’intervento dei giudici.

Così ad esempio, come riferisce Italpress, una docente, madre di una bambina di tre anni ha avuto riconosciuto il diritto all’assegnazione triennale in una scuola vicina al luogo di residenza della famiglia e della figlia, da parte del Tribunale di Roma.

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