Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo, chi può chiederla e come. Modelli dichiarazioni

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Dal 9 al 20 luglio, i docenti interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, tramite il portale Istanze Online.

Il CCNI 2019/22 prevede, come già lo scorso anno, la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria su posti di sostegno anche in assenza di titolo di specializzazione

Ricordiamo i motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria e quali sono le condizioni per chiederla su sostegno senza titolo.

Motivi assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere chieste per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione

L’articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22 prevede che l’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per i posti di sostegno anche da docenti privi di titolo di specializzazione, fermo restando i succitati motivi.

Le condizioni per chiedere l’assegnazione interprovinciale su sostegno senza titolo sono le seguenti:

  • stare per concludere il percorso di specializzazione su sostegno oppure, in subordine, aver svolto un anno di servizio su posto di sostegno anche a tempo determinato

Evidenziamo che i docenti che stanno partecipando al TFA sostegno in corso non potranno chiedere assegnazione su sostegno, in quanto il Contratto prevede tale possibilità solo per chi sta concludendo il corso. A ciò aggiungiamo che il modello Miur (di seguito allegato), relativo alla dichiarazione di frequenza del corso di sostegno, cita esplicitamente  il corso bandito ai sensi del DM  141/17, come modificato dal DM 226/17.

Precedenze

Tra i docenti, che chiederanno il movimento succitato, hanno priorità i beneficiari delle precedenze previste dal punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del Contratto, ossia:

  • i genitori con figli disabili (articolo 8, punto IV, lett. g));
  • i genitori con figli fino ai 6 anni di età (articolo 8, punto IV, lett. l));
  • i genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (articolo 8, punto IV, lett. m)).

Accantonamento posti

L’assegnazione su sostegno senza titolo di specializzazione avviene:

  • in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione;
  • dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, compresi gli elenchi aggiuntivi.

Dichiarazioni

Il Miur ha pubblicato i modelli per le dichiarazione relative al servizio svolto su sostegno e alla frequenza del corso di specializzazione:

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