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Assegnazione provvisoria, precedenza e requisiti: chiarimenti

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Il docente che chiede assegnazione provvisoria ha diritto alla precedenza 104 per assistere genitore disabile se possiede i requisiti entro i termini di scadenza della domanda. La decadenza dei requisiti fa perdere l’assegnazione ottenuta?

Un lettore ci scrive:

“Sono un  docente che non ha ottenuto l’assegnazione provvisoria in quanto l’unica sede disponibile  è stata assegnata ad un collega che alla data della domanda usufruiva della legge 104 per assistenza al genitore che è deceduto il 04/08/2018.  In data 08/10/2018 la cattedra comunque gli è stata assegnata. La procedura è da ritenersi corretta?  O come credo, non ne abbia più diritto?”

Quali precedenze?

Le precedenze previste per la mobilità annuale vengono indicate annualmente in uno specifico articolo  del CCNI e, per l’anno scolastico in corso, l’assistenza al genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge n.104/1992 è la precedenza prevista nel comma 1 parte IV) dell’art.8.

I requisiti che danno diritto alla precedenza devono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la  relativa documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

Decadenza precedenza: quando?

Il venir meno delle condizioni che hanno conferito al docente il diritto alla precedenza per l’assegnazione provvisoria, se questo si verifica entro i termini di presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicato dal docente che non avrà più diritto alla precedenza e potrà partecipare al movimento richiesto in base al punteggio

Decadenza requisiti precedenza oltre i termini di presentazione della domanda: quali conseguenze?

Se i requisiti che hanno dato al docente il diritto di usufruire della precedenza vengono a mancare in data successiva alla presentazione della domanda e oltre i termini di scadenza, il docente, che grazie alla precedenza ha ottenuto l’assegnazione provvisoria richiesta, rimarrà nella scuola assegnata per l’intero anno scolastico.

Il  movimento ottenuto non potrà, quindi, essere messo in discussione in quanto il docente era in possesso dei requisiti necessari per aver diritto alla precedenza nei termini di presentazione della domanda.

Il decesso del genitore disabile successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda non avrà, quindi, ripercussione sul’assegnazione disposta, ma, chiaramente,  il docente non potrà usufruire più di tale precedenza per i successivi anni scolastici

 

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