Assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli: in quali casi si valutano punteggio e precedenza?

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I requisiti necessari per presentare domanda di assegnazione provvisoria sono indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19, dove si stabilisce che i docenti di ogni ordine e grado possono chiedere assegnazione provvisoria in presenza di uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Il ricongiungimento familiare rappresenta, quindi, uno dei principali requisiti e tra i familiari verso i quali è possibile chiedere ricongiungimento ci sono i figli che possono essere di minore età o maggiorenni.

Età dei figli: come si valuta?

La valutazione della domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli sarà, quindi, differente in funzione della loro età.

Nei diversi casi che prenderemo in considerazione, l’età dei figli, come chiarisce l’art.7 comma 10 del CCNI e come ribadito dalla nota 4 della tabella di valutazione (allegato 3 del CCNI), viene valutata considerando coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria

Comune ricongiungimento ai figli: quali preferenze?

I docenti che aspirano all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli devono indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.

Per il prossimo anno scolastico è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori anche di diverso ambito.

Contrariamente a quanto prevedeva il contratto 2017/18, non è più obbligatorio inserire tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di chiedere scuole ubicate in altri comuni, ma è sufficiente chiederne una come prima preferenza, richiesta comunque obbligatoria.

Come chiarisce l’art.7 comma 10 del CCNI 2018/19, infatti, “[….] La mancata indicazione di almeno una delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera istanza di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”

Punteggio di ricongiungimento

Il punteggio per il ricongiungimento ai figli nel loro comune di residenza, come esplicitato nella tabella di

valutazione allegata al CCNI (allegato 3), viene valutato 6 punti per tutte le scuole ubicate in tale comune

Questo punteggio, però, spetta soltanto in presenza di figli di minore età, come chiarito nella lettera A)

della succitata tabella:

A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art.3 comma 3 – legge 104/92) affidati ……………………………………………….. Punti 6

Punteggio per figli minori

I figli minori danno diritto ad un punteggio aggiuntivo valutabile per tutte le preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria, sia relative al comune di ricongiungimento che per scuole ubicate in altri comuni.

Il punteggio spettante risulta diverso a seconda dell’età dei figli, come indicato nella tabella di valutazione alle lettere B) e C):

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età ……………………….. Punti 4

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ………………………………………………………………………………………………………………………………Punti 3

Precedenza per figli minori

I docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di figli minori, possono usufruire di una delle precedenze previste nell’art.8 comma 1 parte IV) del CCNI.

Si tratta di due precedenze diverse, indicate alla lettera l) e alla lettera m).

La precedenza relativa alla lettera l) è valida sia per le assegnazioni provvisorie provinciali che interprovinciali e interessa i docenti con figli di età inferiore ai 6 anni:

I) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

La precedenza relativa alla lettera m) è valida esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali e interessa i docenti con figli di età compresa tra i 6 anni e i 12 anni:

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra ilio gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

Riteniamo utile sottolineare che le precedenze considerate non danno diritto a punteggio aggiuntivo, ma consentono, all’interno della sequenza operativa dei movimenti annuali, una valutazione prioritaria della domanda, a prescindere dal punteggio, rispetto a quella di coloro che rientrano nella stessa tipologia di movimento, ma non usufruiscono di alcuna precedenza.

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