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Assegnazione provvisoria in altra classe di concorso: hanno precedenza i docenti titolari in quella classe di concorso

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L’assegnazione provvisoria nella classe di concorso di titolarità precede quella per altra classe di concorso a prescindere dal punteggio. La norma è nel CCNI

Un lettore ci scrive:

Salve, avrei bisogno di capire come vengono costruite le graduatorie per le assegnazioni provvisorie. Ho fatto richiesta di assegnazione per avvicinamento al genitore ultra sessantacinquenne………  In data 10 ottobre 2019 sono state pubblicate le graduatorie con assegnazione: sono stato il primo dei non assegnati per termine disponibilità nella classe di concorso diversa da quella titolarità. Un docente con minor punteggio si è trovato invece ad essere assegnato, però, nella stessa classe di concorso di titolarità in un comune diverso di quello a di avvicinamento comune, questo, che era quello da me richiesto per esigenze di avvicinamento.
In breve avendo io maggior punteggio ho diritto ad avere l’assegnazione se il comune di disponibilità è quello di interesse coincidono, anche se in classe di concorso diversa da quella di titolarità, rispetto a chi, con minor punteggio, assegnato nella stessa classe di concorso di titolarità ma in un comune diverso da quello di avvicinamento?

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta oltre che per la classe di concorso di titolarità anche per altra classe di concorso, purché il docente sia in possesso dei titoli necessari, in sintonia con quanto prevede il  CCNI

Cosa prevede il contratto

La possibilità e i requisiti per chiedere assegnazione provvisoria in altra classe di concorso sono esplicitati nell’art.7 comma 4 del CCNI sulla mobilità annuale, dove si stabilisce quanto segue:

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato […]”

Ordine valutazione domanda

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Il docente che presenta questa richiesta è, quindi, tenuto a chiedere prioritariamente la classe di concorso di titolarità, domanda che sarà valutata per prima

Ordine dei movimenti

L’ordine dei movimenti è chiaramente indicato nella sequenza operativa inserita nell’Allegato 1 e, come chiarisce bene il succitato art.7, “[….] L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1

Conclusioni

Nel caso indicato dal nostro lettore, aveva diritto all’assegnazione provvisoria nella scuola di suo interesse il docente titolare nella classe di concorso anche se con punteggio inferiore al suo e anche se la scuola risulta ubicata nel suo comune di ricongiungimento, come correttamente è stato disposto dall’USP.

Il movimento del suo collega ,infatti, deve essere disposto prima del suo in virtù della titolarità che risulta nella stessa classe di concorso in cui è stata effettuata l’assegnazione provvisoria

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