Assegnazione provvisoria e utilizzazione in altro grado di istruzione, avrò modifiche allo stipendio?

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La mobilità annuale può essere chiesta oltre che nell’ordine o grado di istruzione di titolarità anche in altro grado di istruzione, compatibilmente con i titoli posseduti dal docente. Questo è valido sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie

Utilizzazione in altro grado di istruzione

L’utilizzazione in altro grado di istruzione può essere chiesta dalle seguenti categorie di docenti:

1- docenti appartenenti a ruoli e classe di concorso in esubero provinciale, in possesso dei titoli di studio e/o professionali necessari

2- docenti soprannumerari, in esubero provinciale che, in mancanza di disponibilità per il grado di titolarità, possono essere utilizzati anche d’ufficio in altro grado di istruzione, anche senza abilitazione specifica.

Questi docenti, infatti, come indicato nell’art.2 comma 3 del CCNI, vengono utilizzati anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione

È possibile chiedere assegnazione provvisoria anche in grado di istruzione diverso da quello di titolarità solo se il docente possiede il titolo necessario per l’insegnamento e l’abilitazione nel grado richiesto.

Questa richiesta viene considerata come aggiuntiva rispetto a quella riguardante il grado di titolarità.

Come chiarisce, infatti, l’art.7 comma 4 del CCNI:

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità […]”

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2020/21

Quale retribuzione spetta al docente utilizzato o in assegnazione provvisoria in altro ordine o grado di istruzione?

Ai docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria in grado di istruzione diverso da quello di titolarità spetta

l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007, dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione. In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo

In tutti i casi nei quali al docente spetta una maggiore retribuzione in virtù della mobilità annuale ottenuta in altro grado di istruzione, la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, dovrà stipulare con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

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