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Assegnazione provvisoria e punteggio ricongiungimento: si valuta solo per le scuole richieste ubicate nel comune di ricongiungimento

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Il punteggio di ricongiungimento nell’assegnazione provvisoria si valuta solo per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento. Per scuole di altri comuni il punteggio non si considera

Una lettrice ci scrive:

Gentile redazione di O.S., scrivo per avere un chiarimento sulle assegnazioni provvisorie interprovinciali primarie ed infanzia; ho presentato domanda di A.P. con il requisito del ricongiungimento, qualora nell’ambito del comune di ricongiungimento non verrà soddisfatta la mia richiesta, il punteggio del ricongiungimento per le altre scuole, fuori dal  comune di ricongiungimento, si perde?

Il punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria si valuta in base alle voci inserire nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità annuale

Quale punteggio

La valutazione del punteggio tiene conto solo delle esigenze di famiglia, mentre non si prendono in considerazione servizio e titoli che vengono valutati, invece, per le utilizzazioni.

Come stabilisce la succitata tabella, concorrono alla valutazione del punteggio le seguenti voci:

  • i figli minori che danno diritto a 4 punti se di età inferiore ai 6 anni e a 3 punti se di età compresa tra i 6 e i 18 anni

Questo punteggio viene valutato per tutte le preferenze espresse nella domanda, quindi sia per scuole del comune di ricongiungimento che per scuole di altri comuni

  • comune di ricongiungimento al familiare per il quale si chiede AP, nel quale spettano 6 punti

Questo punteggio spetta solo per le scuole ubicate in tale comune

Punteggio ricongiungimento,  dove e quando si valuta

Come chiarisce la nota 1 della tabella, il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Tale punteggio, quindi, non spetta per scuole ubicate in altri comuni, richieste dal docente nella domanda di assegnazione provvisoria

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, avere l’assegnazione provvisoria anche in una scuola ubicata in altro comune, inserita nelle preferenze, ma senza la valutazione dei 6 punti, che saranno valutati solo per le scuole del comune di ricongiungimento richieste sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica

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