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Assegnazione provvisoria e punteggio di continuità: si perde solo se si ottiene il movimento richiesto

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L’assegnazione provvisoria fa perdere il punteggio di continuità solo se si ottiene il movimento. Nessuna conseguenza se il docente non viene soddisfatto nella domanda

Una lettrice ci scrive:

Un’ insegnante di scuola dell’infanzia che fa domanda di mobilità professionale alla primaria per insegnamento inglese e non la ottiene, perde il punteggio di continuità nella graduatoria dei soprannumerari nell’ infanzia?

Il punteggio di continuità viene valutato per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Questo punteggio spetta quindi ai docenti con contratto a tempo indeterminato e si valuta con 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la mobilità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola, mentre per la graduatoria interna si valuta dopo un solo anno

L’assegnazione provvisoria fa perdere la continuità

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito all’assegnazione provvisoria, come chiarito esplicitamente nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.

L’unica eccezione è rappresentata dai docenti trasferiti nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità

In quest’ultimo caso, come indicato nella nota 5 della succitata tabella, l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Si ritiene utile e importante sottolineare che il punteggio di continuità si perde solo se si ottiene il movimento richiesto.

Aver presentato domanda senza, però, essere soddisfatti nella richiesta non determina alcuna conseguenza sul punteggio che rimane invariato.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se non otterrà il passaggio di ruolo dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, potrà continuare a valutare, nella graduatoria interna di istituto, il punteggio di continuità maturato nella scuola dell’Infanzia dove è titolare

 

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