Assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato

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red – Pubblichiamo il testo di una terrogazione parlamentare dell’On Rosa De Pasquale relativamente alla sentenza n. 80 del 26 febbraio scorso che, dichiarando illegittimo porre un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno, ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente". L’On chiede quali iniziative sono state avviate per rispettare tale sentenza.

red – Pubblichiamo il testo di una terrogazione parlamentare dell’On Rosa De Pasquale relativamente alla sentenza n. 80 del 26 febbraio scorso che, dichiarando illegittimo porre un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno, ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente". L’On chiede quali iniziative sono state avviate per rispettare tale sentenza.

 

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02792
presentata da
ROSA DE PASQUALE
mercoledì 21 aprile 2010, seduta n.310

DE PASQUALE, GHIZZONI e VANNUCCI. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Per sapere – premesso che:

la deroga per assegnare posti di sostegno in organico di fatto per casi gravi sopravvenuti all’inizio dell’anno scolastico, era diventata, negli anni passati, quasi una regola, tanto che tre anni fa quasi la metà dei posti di sostegno erano annualmente in deroga e, per legge, coperti da docenti con contratto a tempo determinato;

la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008) aveva abrogato la deroga e fissato un contingente massimo di posti di sostegno, tentando di stabilizzare un settore dove la discontinuità la faceva da padrona (con un carosello di docenti di sostegno particolarmente deleterio per gli alunni disabili);

in Sicilia i genitori di un alunno con disabilità hanno presentato ricorso contro il dimezzamento delle ore di sostegno e, di giudizio in giudizio, hanno ottenuto il riconoscimento alla deroga;

l’impugnativa per la presunta illegittimità costituzionale della deroga non concessa è stata promossa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana davanti alla Corte costituzionale, che si è pronunciata pochi giorni fa a favore;

la Consulta ha, infatti, accolto il ricorso con sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio scorso, dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno»; e dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente»;

la Corte ha ricordato un principio sacrosanto: «ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado»;

quando la legge finanziaria 2008 modificò le norme stabilite dieci anni prima relativamente ai posti di sostegno ad alunni con disabilità, furono in molti ad applaudire. La norma si poneva infatti l’obiettivo di stabilizzare, finalmente, il settore;

i posti di sostegno in deroga, che in precedenza venivano assegnati per legge a docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività, furono stabilizzati, abrogando l’istituto della deroga. Venne previsto di trasformare gradualmente una quota dei posti di sostegno in organico di diritto fino a coprire il 70 per cento del totale dei posti di sostegno -:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato in ragione della sentenza della Corte costituzionale menzionata in premessa anche al fine di garantire il diritto ad ogni studente con disabilità ad avere una reale e qualificata istruzione potendo beneficiare di un congruo numero di ore di presenza dell’insegnante di sostegno che realizzi quanto disposto dalla Corte costituzionale «ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado».(5-02792)

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l’atto parlamentare in discussione, l’Onorevole interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati per garantire agli studenti con disabilità il diritto ad una reale e qualificata istruzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha sancito l’illegittimità dell’articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli elementi di tutela previsti dalla normativa vigente.
Come già più volte sottolineato, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca presta particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni disabili, come dimostrano i dati relativi all’area del sostegno.
Infatti, per l’anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo necessario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici in applicazione dell’articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, il Ministero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza, si è adoperato per garantire un numero di docenti adeguato alla domanda.

Il decreto interministeriale relativo agli organici per l’anno scolastico 2010/2011, infatti, in applicazione dell’articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, ha confermato un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A tale contingente sono stati aggiunti i posti in deroga attivati, ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità.
Queste scelte hanno fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, in organico di fatto, passasse da 90.000 dell’anno scolastico 2009/2010 a 94.400 dell’anno successivo, con un aumento, quindi di 4.400 unità.
Venendo al corrente anno scolastico 2011/2012, si fa presente che è stato confermato interamente l’organico di diritto dei docenti di sostegno di oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi 3 anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il numero totale dei posti in organico di fatto si attestava, all’inizio dell’anno scolastico, su 94.430, e rappresenta il livello più elevato mai raggiunto, suscettibile di ulteriori incrementi.

Anche l’articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», intervenendo sulla materia in argomento, non ha previsto alcuna riduzione delle dotazioni organiche del sostegno, confermando anzi l’organico dell’anno scolastico 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroga ai fini della piena tutela dell’integrazione scolastica.

Più precisamente, è stato confermato il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili, e non è stata prevista l’abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti con disabilità, che resta a 20 alunni per classe. È stata, come già detto, parimenti confermata la possibilità di attivare posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.

La medesima disposizione normativa ha, altresì, previsto, ai fini di un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l’intervento di personale e l’utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell’integrazione.

Nella sostanza, viene assunta a norma di legge quella che fino ad ora era una sana applicazione dei principi generali della didattica, vale a dire che l’azione di integrazione del soggetto disabile non è compito del solo insegnante di sostegno ma dell’intero corpo docente per il quale viene prevista specificamente dalla legge una corsia preferenziale per la formazione sulle problematiche generali della disabilità.

REPLICA

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando la situazione disperata in cui versano molteplici famiglie per la carenza di insegnanti di sostegno negli organici della scuola. In particolare, rileva la palese contraddizione della risposta del Governo tra il dichiarato aumento, per l’anno scolastico 2010-2011, di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, e il numero di docenti di sostegno per un totale di 4.400 allievi; di guisa che resterebbero senza sostegno circa 3.000 ragazzi disabili. Sottolinea inoltre, con riferimento al numero degli alunni per classe, che non corrisponde al vero che rimane invariato il numero di venti alunni nelle classi con allievi disabili. A causa, infatti, della formazione di classi con un numero maggiore di alunni, vi sono infatti classi con più di venticinque allievi, pur in presenza di alunni disabili. Osserva, inoltre, come il Governo non abbia risposto alla sua domanda in merito all’attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 2010, n. 80, che ha sancito l’illeggittimità dell’articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi. In particolare, rileva come non siano stati indicati i criteri con cui sarebbero assegnati i posti per i docenti in deroga. Deve stigmatizzare d’altra parte che i docenti di sostegno sono assegnati genericamente alla scuola o a reti di scuole all’uopo costituite: un tale tipo di assegnazione non tiene conto infatti delle specificità delle singole situazioni. Se il Governo volesse risolvere la situazione lo potrebbe fare. Ricorda infatti che il suo gruppo all’inizio della legislatura ha presentato la proposta di legge n. 1468, in materia di disposizioni per l’insegnamento delle specificità culturali, che prevede espressamente la riserva di ore di formazione per i docenti su tematiche e necessità peculiari degli alunni disabili. Ne auspica quindi l’avvio dell’esame da parte della Commissione cultura, anche allo scopo di risolvere le criticità create dal Ministro Gelmini.

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