Assegnazione delle supplenze da GI o da liste prioritarie? I chiarimenti dell’USR Calabria

Di Lalla
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Lalla – Pur in presenza di una normativa chiara, in questi giorni le scuole hanno riscontrato delle difficoltà nell’assegnazione delle supplenze, dovendo decidere di volta in volta se attribuirle scorrendo le liste prioritarie del Salvaprecari o le normali Graduatorie di istituto.

Lalla – Pur in presenza di una normativa chiara, in questi giorni le scuole hanno riscontrato delle difficoltà nell’assegnazione delle supplenze, dovendo decidere di volta in volta se attribuirle scorrendo le liste prioritarie del Salvaprecari o le normali Graduatorie di istituto.

L’Ufficio Scolastico della Regione Calabria con la nota Prot. n. AOODRCAL n. 1859 fornisce un chiarimento che non può dare adito a dubbi:

"Pervengono a questa Direzione Generale vari quesiti circa il conferimento delle supplenze al personale della scuola nelle istituzioni scolastiche della Regione.

Si ritiene a tal fine, anche per garantire una corretta ed uniforme applicazione, per l’intero territorio regionale, di richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 82/2009 che testualmente recita “ al personale che ha titolo a fruire del beneficio di cui al presente decreto sono conferite dai Dirigenti Scolastici le supplenze per l’assenza del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto “

Le supplenze da conferire su posti disponibili fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2010), sono, invece da attribuire al personale avente titolo, facendo riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto.

f.to IL DIRIGENTE
Giacomo Coluccio"

Rileviamo la correttezza del procedimento anche se bisognerebbe fornire un’ulteriore indicazione, ossia il fatto che la supplenza da Graduatoria di istituto potrà essere assegnata al 30 giugno solo se disponibile entro la data del 31 dicembre u.s., altrimenti dovrà essere conferita fino al termine delle lezioni, come indicato dall’art. 1 del Regolamento delle supplenze

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